Rivista Trimestrale di Diritto TributarioISSN 2280-1332 / EISSN 2421-6801
G. Giappichelli Editore

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I limiti alla potestà impositiva ultraterritoriale (di Roberto Cordeiro Guerra)


Il tema dei limiti alla potestà degli stati di tassare fattispecie prive di ragionevole collegamento, oggettivo o sog­gettivo, con il territorio è da sempre oggetto di dibattito tra gli studiosi di diritto tributario internazionale. L’ap­proccio classico distingue tra territorialità materiale (ambito nel quale si verificano i fatti presupposti del tri­bu­to) e formale (spazio entro il quale la legge tributaria ha effetto e può trovare attuazione) e sostiene che nessun limite si pone agli Stati sotto il primo profilo, ossia quello dell’emanazione della norma, con conseguente libertà di ciascun ordinamento di colpire presupposti privi di collegamento col territorio. Eventualmente, solo allorché lo Stato pretendesse di esercitare all’estero la propria potestà coercitiva sorgerebbero problemi. Questa impo­sta­zio­ne tradizionale merita di essere tuttavia ripensata alla luce di quegli orientamenti, maturati in diversi settori del diritto internazionale, secondo i quali possono prospettarsi limiti alla libertà degli Stati di regolare fenomeni pri­vi di un sufficiente attacco, oggettivo o soggettivo, con l’ordinamento dal quale promana la disciplina. Nel cam­po del diritto tributario, i criteri in grado di limitare la libertà degli Stati sotto il profilo della territorialità ma­te­riale potrebbero essere estrapolati dai connotati fondamentali della nozione di tributo, come desumibili dalle mo­derne costituzioni delle c.d. nazioni civili.

The limits to extraterritorial exercise of taxing power

In literature there has always been a great debate concerning the existence of limits to States’ taxing power on situations without a reasonable link (subjective or objective) with the territory. The traditional approach makes a distinction between material territoriality (i.e. territorial context where taxable objects are realised) and formal territoriality (i.e. territorial context where tax law applies and produces its effects): therefore, States are in principle free to impose taxes also on situations not linked with their jurisdiction. Problems will probably arise only when a State tries to start a forced tax collection in the territory of another State.

Such approach needs to be revisited in the light of certain interpretative trends of public international law, according to which States are not free to regulate facts not showing a genuine link, subjective or objective, with their national legal system. In tax law, the criteria capable of limiting States’ taxing power from the material territoriality perspective need to be reconstructed from the fundamental characters of the concept of tax, as laid down in modern constitutions of the so-called civilized nations.

1. La querelle sull’esistenza di limiti alla potestà impositiva sul piano del diritto internazionale: spunti critici all’impostazione tradizionale Un tema da sempre dibattuto nel panorama del diritto tributario internazionale è quello concernente la possibilità di individuare dei limiti, nel diritto internazionale, alla libertà dello Stato di decidere quali fattispecie sottoporre al proprio potere impositivo [1]. Si tratta, in sostanza, di chiedersi se lo Stato sia del tutto libero, potendo, perciò, estendere tale potere anche a situazioni prive di qualsiasi collegamento con il proprio ordinamento, oppure se ciò risulti condizionato dal rispetto di regole vigenti, appunto, in ambito internazionale. Per meglio affrontare la questione è utile tener presente la distinzione tra estensione (c.d. territorialità materiale) ed efficacia (c.d. territorialità formale) della legge nello spazio [2]. Semplificando, si può dire che l’estensione riguarda l’ambito territoriale nel quale si verificano i fatti che la legge regola; mentre l’efficacia concerne lo spazio entro il quale la legge ha effetto, e perciò può trovare attuazione attraverso l’esercizio, per quanto concerne la nostra materia, dei penetranti poteri di accertamento ed esecuzione attribuiti dalle norme al soggetto attivo del tributo. La problematica della sussistenza di un’eventuale delimitazione di diritto internazionale alla potestà legislativa tributaria nei confronti di quei presupposti d’imposta privi di collegamento col territorio dello Stato si pone, per l’appunto, sul versante della territorialità materiale, attinente allo spazio nel quale si verificano i fatti regolati dalla legge, e dunque, nel campo del diritto tributario, la fattispecie impositiva. Sul piano, invece, della territorialità for­male (i.e. spazio nel quale la legge può trovare attuazione) è pacifica l’e­si­stenza di limiti all’esercizio nel territorio altrui di poteri autoritativi finalizzati a dare esecuzione alla pretesa tributaria di altro ente sovrano, di talché gli aspetti problematici investono semmai la portata effettiva di tale divieto. Volendo esemplificare, laddove venga tassato in Italia un reddito derivante da attività svolta all’estero da un soggetto residente, la legge domestica si estende fino a sottoporre a prelievo un fatto (i.e. la produzione di un reddito) verificatosi oltreconfine. Ovviamente, in ipotesi di mancato adempimento spontaneo da parte del contribuente, la legge italiana potrà trovare concreta attuazione all’interno del territorio dello Stato tramite l’aggres­sio­ne, in via coattiva, dei beni appartenenti al soggetto passivo e ivi localizzati. Non sarà, invece, possibile, in [continua..]

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