Rivista Trimestrale di Diritto TributarioISSN 2280-1332 / EISSN 2421-6801
G. Giappichelli Editore

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Transfer price: l'esimente relativa alla rettifica del valore normale (di Eugenio Della Valle)


Con la introduzione dell’esimente relativa alle rettifiche da transfer price che riguardano la valorizzazione dei beni o dei servizi scambiati, esimente fondata sulla tenuta di una documentazione conforme agli standard OCSE e al Codice di Con­dotta, il quadro normativo italiano relativo al transfer price può dirsi allineato a quello delle giurisdizioni fiscali più evolute. Le Guidelines dell’OCSE, già indiretta­mente valorizzate dall’istituto del ruling internazionale, fanno così il loro ingresso ufficiale nell’ordinamento tributario passando per la finestra di una esimente anziché per la porta della norma sostanziale di cui all’art. 110 del TUIR. Dubbi sulla co­sti­tu­zio­nalità dell’esimente si pongono in ragione del fatto che la sua concreta applicazione finisce con il dipendere dalla valutazione da parte dell’Amministrazione finanziaria circa la idoneità della documentazione prodotta dal contribuente: solo una docu­men­tazione “idonea”, infatti, fa scattare l’operatività della esimente in oggetto.

Transfer price: the justification in normal value adjustments

Following the introduction of a justification related to transfer price adjustments regarding the appraisal of goods or services supplied, which is based on the maintenance of a documentation complying to both OECD standards and the Code of Conduct, the Italian legal framework concerning transfer price shall be now considered aligned to those of the most developed tax jurisdictions. The OECD Guidelines, which have been already in­directly enhanced with the tool of international ruling, make their official entry in the na­tional tax system passing through the “window” of a justification rather than through the “door” of the substantial discipline of Art. 110, Income Tax Consolidation Act. This ju­stification arises doubts of constitutionality, since its concrete enforcement is subject to the previous approval of tax authorities on the correctness of the documentation shown by the taxpayer: only the “appropriate” documentation will lead the taxpayer to be­ne­fit from such justification.

1. L’esimente relativa alle rettifiche da transfer price e l’impatto sulla disciplina previgente Con l’introduzione, ad opera dell’art. 26 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 (conv. con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122) e del provvedimento direttoriale attuativo del 29 settembre 2010, di un’apposita esimente relativa alle rettifiche dei prezzi di trasferimento infragruppo, esimente fondata sulla consegna nel corso dell’attività istruttoria di una idonea documentazione di supporto la tenuta della quale sia stata comunicata all’Amministra­zione finanziaria, il nostro ordinamento si è di fatto allineato alle giurisdizioni fiscali più evolute in tema di transfer price completando l’iter avviatosi con l’art. 8 del D.L. n. 269/2003 concernente il ruling internazionale [1]. Tale ultimo istituto nasceva avendo come “principale riferimento”, tra l’al­tro, il regime dei prezzi di trasferimento ed ha finito per fornire indirettamente copertura normativa interna, anche mercè il provvedimento direttoriale attuativo del 28 luglio 2004, alle Guidelinesdell’OCSE sui prezzi di trasferimento, l’ultima versione delle quali è del luglio del 2010. Com’è noto, costituisce argomento tradizionalmente dibattuto quello dei rapporti tra le norme sulla determinazione del valore normale di cui all’art. 9 del Tuir e le previsioni in tema di prezzo di libera concorrenza di cui alle suddette Guidelines, per alcuni autori le seconde non trovando ingresso nel nostro ordinamento, se non forse per il metodo del confronto del prezzo, il c.d. CUP (Comparable Uncontrolled Price) [2], o, al limite, per i metodi tradizionali, quantomeno senza il filtro di un trattato bilaterale conforme al modello OCSE [3]. A ben vedere in senso opposto a tale orientamento si poneva già l’intro­du­zione di una procedura di ruling di standard internazionale quale quella disciplinata dal suddetto art. 8 del D.L. n. 269/2003, ispirata agli advance pricing agreements (unilaterali) contemplati nelle citate Guidelines del­l’OCSE [4], procedura volta alla determinazione concordata del valore normale (rectius: dei metodi per calcolarlo) nelle transazioni soggette all’applicazione del settimo comma dell’art. 110 del Tuir. Ed invero una procedura siffatta se non può certo giustificarsi in funzione dell’applicazione delle scarne previsioni dedicate alla determinazione del valore normale contenute nel terzo comma dell’art. 9 del Tuir [5], assume ben altra utilità quando rapportata alla comples­sa gestione delle Guidelines del­l’OCSE e della pluralità di metodi di determi­nazione del prezzo di libera concorrenza ivi contemplati. Con la [continua..]

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