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Valenza espansiva del giudicato tributario, abuso del diritto, simulazione e interposizione fittizia
Concetta Ricci
La questione dell’ultrattività del giudicato tributario, in passato oggetto di ampio dibattito dottrinale e giurisprudenziale, presenta ancora taluni aspetti problematici, stante la particolare natura del processo tributario e le difficoltà di delimitare l’oggetto del giudicato sostanziale. La giurisprudenza più recente conferma pienamente l’orientamento inaugurato dalla Cassazione, a Sezione Unite, con la sent. 16 giugno 2006, n. 13916, che, riconosce valenza ultrannuale al giudicato tributario con riguardo a quelle fattispecie che presentano elementi “ad efficacia permanente” e, in un caso di abuso/interposizione fittizia va ancora oltre: il principio di autorità di cosa giudicata trova applicazione in tutti i casi in cui vi sia identità del “fatto” oggetto del giudizio, a prescindere da quale sia la qualificazione giuridica ad esso data dall’Amministrazione Finanziaria o dal contribuente.
The issue of ultractivity of the final tax judgment, in the past subject of extensive doctrinal and jurisprudential debate, still presents some problematic aspects, given the particular nature of the tax litigation and the difficulties of delimiting the object of the final judgment. The most recent case law fully confirms the trend inaugurated by the Grand Chamber of the Italian Supreme Court with decision no. 13916 of 16 June 2006, which recognises ultrannual value to the res judicata with regard to those cases that present elements “with permanent efficacy” and, in a case of abuse/fictitious interposition goes even further: the principle of authority expressed by a final tax judgement finds application in all cases in which there is an identity of the “fact” object of the proceedings, regardless of what is the legal qualification given to it by the Italian tax authorities or by the taxpayer.
KEYWORDS: abuse of law, simulation, fictitious interposition
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Sommario:
1. Introduzione - 2. I fatti di causa - 3. Efficacia espansiva del giudicato tributario e autonomia dei periodi d’imposta - 4. Alcune conferme alla tesi dell’efficacia espansiva del giudicato tributario - 5. Un nuovo profilo di interesse per l’ultrattività della cosa giudicata: abuso del diritto e tributi periodici - 6. Conclusioni - NOTE
1. Introduzione
Torna di interesse un tema che la dottrina [1] e la giurisprudenza di legittimi-tà [2] hanno già in passato affrontato, quello dell’efficacia espansiva del giudicato, con alcune conferme e, nel contempo, significativi elementi di novità, che rendono i recenti interventi particolarmente interessanti. La questione dell’efficacia espansiva del giudicato è stata storicamente affrontata sia in ambito nazionale sia europeo, sotto profili non sempre coincidenti ma comunque strettamente interconnessi. Facendo un breve cenno alla prospettiva sovranazionale, non particolarmente rilevante ai fini che qui interessano, ma pur sempre meritevole di un cenno, dal punto di vista del dialogo tra le Corti nazionali ed europea in tema di giudicato, il problema è quello delle conseguenze di un “giudicato anticomunitario” in esito a procedimenti nazionali. Dall’analisi della giurisprudenza della Corte di Giustizia UE emerge come [continua ..]
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2. I fatti di causa
Le pronunce attengono a questioni completamente diverse ma la cui soluzione è basata sullo stesso principio di diritto: l’operatività ultraperiodo del giudicato esterno. Nella fattispecie decisa dalla Suprema Corte con sent. 10 ottobre 2019, n. 25518, si discute in merito all’omesso versamento dell’Ici su un’area che, in un precedente accertamento, era stata dichiarata inedificabile. Sui fatti si era formato, per l’annualità precedente, un giudicato favorevole al contribuente, con conseguente annullamento degli avvisi di accertamento. La Suprema Corte è stata chiamata a decidere se detto giudicato possa trovare applicazione nel giudizio avente ad oggetto gli avvisi di accertamento emessi con riguardo alla stessa questione, ma per un successivo periodo d’imposta. In definitiva, lo stesso è il presupposto di fatto alla base dei due giudizi: l’inedificabilità delle aree; la medesima è anche [continua ..]
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3. Efficacia espansiva del giudicato tributario e autonomia dei periodi d’imposta
La questione oggetto di acceso dibattito dottrinale e giurisprudenziale è se, nel caso di tributi periodici, l’accertamento contenuto nella sentenza si riferisca esclusivamente all’obbligazione del periodo oggetto di giudizio oppure svolga una qualche efficacia in ordine ai periodi d’imposta successivi [10]. Il principio secondo cui il giudicato può esprimere effetti al di fuori della controversia entro la quale è stato pronunciato, si afferma, in via interpretativa, nella materia processuale civile, e si erge sul contenuto dell’art. 2909 c.c., in base al quale “l’accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato ad ogni effetto fra le parti, i loro eredi ed aventi causa” [11]. Tutte le tesi sull’applicabilità dell’art. 2909 c.c. al processo tributario sono costruite sulla stretta correlazione tra natura del processo ed efficacia del giudicato. Significativo, nella [continua ..]
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4. Alcune conferme alla tesi dell’efficacia espansiva del giudicato tributario
Nelle sentt. n. 25518/2019 e n. 31084/2019 trova conferma l’orientamento prevalente che si rifà alla sentenza delle Sezioni Unite del 2006, sia pure con qualche assestamento alla luce dei chiarimenti effettuati da talune successive pronunce. In sostanza, ribadendo il principio dell’efficacia esterna del giudicato tributario, i giudici ne ammettono, in un caso (nella sent. n. 31084/2019), l’operatività, e la escludono, nell’altro (nella sent. n. 25518/2019), sulla scorta del carattere permanente o meno delle fattispecie oggetto di giudizio. La conferma che si ricava dalla lettura delle conclusioni raggiunte è che il giudice è tenuto ad applicare il giudicato esterno, fatta salva l’ipotesi in cui oggetto della precedente pronuncia, divenuta definitiva, siano qualificazioni giuridiche per le quali si impone una verifica continua per ogni singolo periodo d’imposta. Così, nella sent. n. 25518/2019, la Suprema [continua ..]
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5. Un nuovo profilo di interesse per l’ultrattività della cosa giudicata: abuso del diritto e tributi periodici
La questione affrontata nella sentenza della CTR Campania n. 4776/2019, appare particolarmente significativa e innovativa in quanto, muovendo dal caso di specie, enuclea una nuova ipotesi di ultrattività della cosa giudicata. In particolare, la sentenza si pone sulla scia di quella giurisprudenza conforme all’orientamento espresso dalla pronuncia delle Sezioni Unite n. 13916/2006, ma ne esplicita ancor meglio i principi fondamentali, nella misura in cui ammette un giudicato esterno anche per questioni attinenti alla qualificazione giuridica di una fattispecie come “abusiva/elusiva” o “fittizia/simulata”. Per meglio comprendere, però, le conclusioni cui giungono i giudici di merito, pare opportuno un breve approfondimento in ordine ai concetti di “elusione”, “abuso del diritto”, “simulazione” e “interposizione fittizia”. L’istituto dell’abuso del diritto viene codificato, nel [continua ..]
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6. Conclusioni
Le sentenze in esame non solo confermano pienamente l’orientamento giurisprudenziale prevalente, che riconosce valenza ultrannuale al giudicato tributario, ma vanno ancora oltre: il principio di autorità di cosa giudicata trova applicazione in tutti i casi in cui vi sia identità della fattispecie oggetto del giudizio, a prescindere da quale sia la qualificazione giuridica ad essa data dall’Amministrazione Finanziaria o dal contribuente. Le conclusioni raggiunte dalla giurisprudenza di merito, su un caso di abuso/elusione o simulazione/interposizione, possono, infatti, essere generalizzate, così da ammettere la valenza espansiva del giudicato esterno in tutti i casi in cui la norma giuridica o l’istituto giuridico contestato dall’Amministrazione sia diverso nei due giudizi, purché identica sia la questione sottoposta alla valutazione del giudice. D’altronde, il “fare stato ad ogni effetto tra le parti, gli [continua ..]
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NOTE