Rivista Trimestrale di Diritto TributarioISSN 2280-1332 / EISSN 2421-6801
G. Giappichelli Editore

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Ad impossibilia nemo tenetur: conoscibilità dell'ordito normativo e sanzioni tributarie (di Gianni Marongiu)


Generale è la constatazione che la disciplina dei tributi è oggi funestata da una legislazione torrenziale che mina la certezza del diritto, impedisce scelte coerenti, favorisce normative puramente programmatiche, genera arbitrio, che dello Stato di diritto è la negazione. Più timidi sono i rilievi critici sulle diffuse abrogazioni innominate e sui rinvii generici che generano altrettante difficoltà nella reperibilità e nella conoscibilità della normativa vigente. Nel presente lavoro si propone una interpretazione degli artt. 2 e 10 dello Statuto del contribuente che valga a rendere inapplicabili le sanzioni amministrative. E ciò in quanto il dovere di lealtà tra Stato e cittadino può essere solo biunivoco.

Ad impossibilia nemo tenetur: knowability of the legislative system and tax administrative penalties

It is generally accepted that the tax system is nowadays subject to a “torrential” legislation that undermines the legal certainty, prevents consistent choices, promotes purely programmatic regulation and generates discretionality, which is the denial of the rule of law. There are several shy critical remarks on the frequent innominate abrogations and on the generic referrals that generate many difficulties in the availability and the knowability of the discipline in force. This paper proposes an interpretation of Articles 2 and 10 of the Taxpayer’s Bill of Rights aimed at rendering inapplicable tax administrative penalties. And this because the duty of loyalty between State and citizen shall only be two-sided.

1. Legislazione torrenziale e abuso del decreto legge Altra volta ho rilevato che la disciplina dei tributi è, oggi, funestata da una legislazione torrenziale, che mina la certezza del diritto, impedisce scelte co­erenti, favorisce normative puramente programmatiche, genera arbitrio, che dello stato di diritto è la negazione [1]. In particolare, patologico è il numero dei decreti legge, per di più convertiti in legge con l’apposizione della fiducia, onde le relative statuizioni occorre cercarle in decine, centinaia di commi stipati in uno o due articoli [2]. Sta di fatto che l’85 per cento delle leggi approvate dal Parlamento è di iniziativa governativa, mentre le rimanenti sono sempre meno importanti e le Assemblee rappresentative della volontà popolare sono sostanzialmente esautorate dalla loro funzione a tutto vantaggio del governo. «I parlamentari – si scrive – sono continuamente impegnati a convertire rapidamente decreti-legge governativi scritti frettolosamente, e la settimana parlamentare è sempre più breve. Le manovre economiche vengono approvate a scatola chiusa, magari sulla base di maxiemendamenti presentati alla fine della discussione parlamentare. Persino i lobbisti trascurano i parlamentari e preferiscono concentrare le loro attenzioni sui ministri e sui loro collaboratori. Diminuisce, perfino, il numero dei disegni di legge governativi, ed è ovvio, perché se è così facile inserire le disposizioni volute dai ministri in decreti legge, che entrano immediatamente in vigore, perché perdere tempo a fare proposte al Parlamento?» [3]. La qualità delle leggi ne risente. Il controllo, sulla loro redazione, operato dall’esperta burocrazia parlamentare, è spesso precluso. È il Presidente della Repubblica, di conseguenza, l’unico a potersi fare carico di un minimo controllo di legittimità costituzionale e di ragionevolezza con i propri uffici, che, però, sono molto più ridotti di quelli parlamentari. Non a caso, già nel lontano 1996, l’allora Presidente della Repubblica, rispondendo al “grido di dolore” del presidente del Consiglio nazionale del notariato, che gli aveva manifestato il profondo disagio della categoria di fronte alle conseguenze del­l’abuso della decretazione d’urgenza, riconosceva che la situazione venutasi a creare presentava ormai «tali aspetti di patologia istituzionale da non poter essere più sostenibile o da creare seria minaccia alla certezza del diritto, che deve, invece, costituire elemento fondante degli atti con i quali si definiscono e si regolano le situazioni giuridiche». Conseguentemente, dal punto di vista della produzione normativa, nel­l’ultimo quindicennio si è avuto un netto spostamento dell’equilibrio. [continua..]

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