Rivista Trimestrale di Diritto TributarioISSN 2280-1332 / EISSN 2421-6801
G. Giappichelli Editore

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Similes cum similibus congregantur. L'istruttoria tra processo amministrativo e tributario (di Renato Rolli)


Il contributo analizza l’istruttoria, fase intermedia del processo, volta all’acquisizio­ne delle informazioni e delle prove utili alla definizione del giudizio; nello specifico nel processo amministrativo e tributario (eminentemente cartolari). Ambedue sono processi di parti, e l’istruttoria segue, con qualche peculiarità quanto stabilito nel codice di procedura civile. Le più recenti riforme hanno cercato di rendere il sistema istruttorio più adeguato alle esigenze di eguaglianza processuale delle parti, tramite un diretto e più immediato accesso ai fatti da parte del giudice. Il giusto processo risulta, pertanto, una garanzia per la tutela effettiva del cittadino.

Similes cum similibus congregantur. The investigation phase between administrative and tax proceedings

The paper analyses the investigation phase, which is intermediate in a trial, aimed at collecting information and evidence useful for defining the litigation; in particular, for what concerns the administrative and tax trials (based on documentary evidence). Both trials are promoted by the parties, and usually the investigation phase follows – with certain exceptions – the rules established by Code of Civil Procedure. The most recent reforms have been approved in order to render this phase more appropriate to the needs of procedural equity of the parties, through a direct and more immediate access to evidence by the judge. The fair trial results, therefore, a guarantee for the effective protection of citizen’s rights.

1. Premessa: le fonti normative La conclusione naturale dei processi (amministrativo e tributario) è costituita dalla sentenza. Lo svolgimento del giudizio, una volta rispettate le regole generali [1], si concretizza nella celebrazione del medesimo, che trova la sua conclusione nel passaggio in decisione dell’affare controverso. Può però, avvenire che la causa non sia “matura” per la decisione stessa. Ciò si verifica laddove manchi il provvedimento impugnato o quando la documentazione depositata al fascicolo sia incompleta; ovvero nei casi in cui il giudice adito versi in una situazione di dubbio circa l’effettiva corrispondenza della situazione di fatto così come prospettata, a volte anche concordemente dalle parti, a quella reale. Possono (o addirittura debbono) in tali casi, essere disposti i necessari adempimenti interlocutori. Ci si trova di fronte alla istruttoria, fase intermedia del processo. Il sistema processuale italiano trae le proprie fondamenta da una serie di principi costituzionali che stabiliscono le linee guida cui il legislatore deve attenersi. Così l’applicazione degli artt. 2, 3, 24 [2], nonché le garanzie del giusto processo delineate all’art. 111 Cost. [3], tendono a formare un complesso di norme giuridiche volte a chiarire differenti aspetti e momenti dell’attività processuale nel rispetto di alcune garanzie fondamentali quali, ad esempio, il contraddittorio tra le parti del giudizio, l’imparzialità del giudice e la ragionevole durata del processo. La fase istruttoria rappresenta quel momento del processo civile volto all’acquisizione delle informazioni e delle prove utili alla definizione del giudizio. Così, l’istruttoria nel giudizio amministrativo e nel processo tributario segue, (con qualche peculiarità) per certi versi, il percorso già tracciato dal legislatore nel codice di procedura civile [4]. Anche in riferimento alla fase processuale dell’istruttoria è dato ravvisare, oltre alle differenze dovute alla specificità delle materie, molteplici punti di contatto tra le due discipline [5]. Il tutto si traduce dalla disamina critica svolta dal giudice su un’attività istruttoria di regola già svolta, all’esterno dell’ambito processuale, dalla parte pubblica resistente con poteri propri, spesso autoritativi, esercitati in sede amministrativa. Il processo tributario, al pari di quello amministrativo, è processo di parti; sono le parti che, formulando le domande e chiedendo al giudice i conseguenti provvedimenti, delimitano il thema decidendum [6]. L’istruttoria consta di attività che si svolgono presso l’ufficio (inviti a comparire o a esibire documenti, richieste di informazioni, di documenti, questionari, ecc.) e attività che [continua..]

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