Rivista Trimestrale di Diritto TributarioISSN 2280-1332 / EISSN 2421-6801
G. Giappichelli Editore

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Recenti modifiche normative in tema di accertamenti bancari: tra tutela del diritto alla riservatezza ed interesse generale alla repressione dell'evasione (di Antonio Viotto)


Le modifiche recentemente apportate all’art. 32, n. 2, D.P.R. n. 600/1973, in sede di conversione del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, non sembrano incidere sull’anno­sa questione della natura, presuntiva o meno, delle disposizioni riguardanti i versamenti bancari, mentre recano elementi per una rilettura delle disposizioni concernenti i prelevamenti. A tale proposito, la differenza che si è creata tra i titolari di reddito d’impresa e i titolari di reddito di lavoro autonomo solleva più di una perplessità in termini di ragionevolezza della (asserita) presunzione legale. Si tratta di elementi che conducono a ritenere preferibile l’abrogazione dell’intera disposizione contenuta nell’art. 32, n. 2 o, perlomeno, la previsione di limiti quantitativi maggiormente significativi, che permettano di selezionare, ai fini della norma in questione, soltanto quelle situazioni veramente patologiche che giustificherebbero la compressione del diritto alla riservatezza delle persone.

Recent regulatory changes in banking inspections: between the safeguard of the right to confidentiality and the general interest to combat tax evasion

The recent revision of art. 32, n. 2), Presidential Decree n. 600/1973, introduced by the ratification of Law Decree no. 193 of 22 October 2016, does not affect the uncertain nature, presumptive or not, of statutory provisions concerning bank payments, but it impacts on those regarding bank withdrawals. In this respect, the different treatment bet­ween taxpayers with business income and those with self-employed income raises serious doubts about the rationality of this (hypothesised) legal presumption. On this basis, it may be considered more reasonable the complete abrogation of the provision of art. 32, n. 2 or, at least, the introduction of more significant quantitative limits aimed at selecting, for the purposes of the abovementioned rule, only those really pathological situations that justify a restriction of taxpayers’ confidentiality rights.

1. Indagini bancarie e tutela del diritto alla riservatezza. Effetti indirettamente positivi prodotti dalla recente novella normativa Gli accertamenti bancari – emessi sulla scorta di quanto disposto dagli artt. 32, n. 2, D.P.R. n. 600/1973 e 51, n. 2, D.P.R. n. 633/1972 – costituiscono ancora oggi – a distanza di 25 anni dall’intervento legislativo realizzato con la L. n. 413/1991, che ha eliminato molte delle condizioni per l’accesso da parte dell’Amministrazione Finanziaria ai dati bancari [1] – oggetto di numerose controversie. Del resto, nel corso degli anni, il legislatore ha sempre più potenziato l’effi­cacia e l’intrusività dei poteri di indagine dell’Amministrazione rispetto ai dati bancari e, più in generale, alle operazioni poste in essere con tutti gli intermediari finanziari [2], arrivando ad imporre a costoro degli obblighi di automatica e periodica comunicazione di molteplici informazioni concernenti tutti i rapporti intrattenuti con i propri clienti [3]. Parallelamente, sono state rese più efficienti le modalità di acquisizione dei dati attraverso l’informatizzazione del flusso delle richieste e delle risposte tra gli intermediari finanziari e l’Amministrazione [4]. Sicché, allo stato attuale, si può tranquillamente affermare che, non solo non esiste alcun segreto bancario opponibile all’Amministrazione Finanziaria, ma che si sia giunti ad una situazione di assoluta trasparenza dei dati bancari rispetto al fisco, tale per cui l’Amministrazione conosce pressoché in tempo reale la localizzazione e la consistenza delle disponibilità finanziarie di ogni contribuente ed è in grado di ottenere con estrema rapidità e semplicità i dati di dettaglio relativi alle singole movimentazioni dallo stesso effettuate. È evidente che ci troviamo di fronte ad un apparato investigativo estremamente penetrante che, ancorché giustificato dall’esigenza di contrastare la dilagante evasione tributaria, nel contempo determina una compressione della sfera della riservatezza così accentuata da rendere improrogabile una più critica riflessione circa l’adeguatezza e la proporzionalità di certe misure [5]. Il punto di partenza può essere rappresentato dalla considerazione generale che il diritto alla riservatezza dei dati e delle informazioni concernenti la persona si ritiene trovi un proprio referente nell’art. 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali [6], nonché, secondo taluni, nell’art. 2 Cost., quale diritto inderogabile dell’uomo, pur non espressamente nominato, consistente nel potere di escludere intrusioni di terzi in quella sfera di riservatezza che viene comunemente [continua..]

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