Rivista Trimestrale di Diritto TributarioISSN 2280-1332 / EISSN 2421-6801
G. Giappichelli Editore

indietro

stampa articolo indice fascicolo leggi articolo leggi fascicolo


L'assegno divorzile tra reddito e patrimonio (di Giuseppe Marini)


Il presente lavoro analizza una recente decisione della Corte di Cassazione relativa ai profili fiscali dell’assegno divorzile. In base all’art. 5, L. n. 898/1970, il Tribunale può ordinare ad un coniuge di pagare un assegno periodico (c.d. assegno di mantenimento) in favore dell’altro. Siffatto assegno divorzile è fiscalmente deducibile per il coniuge erogante, in base all’art. 10, comma 1, lett. c), D.P.R. n. 917/1986; dall’altro lato, il coniuge ricevente deve dichiarare detti pagamenti come reddito ai sensi dell’art. 50, D.P.R. n. 917/1986. Invece dell’assegno di mantenimento, in base all’art. 5, comma 8, L. n. 898/1970 è possibile che la corresponsione avvenga in un’unica soluzione in favore del coniuge che ha necessità di ricevere tale supporto. Detta corresponsione unica non è fiscalmente deducibile. La Corte rileva che queste disposizioni sono in linea con la differenza concettuale che intercorre tra “reddito” e “capitale”.

The divorce check between income and capital

The present paper analyzes a recent decision of the Italian Supreme Court concerning the issue of spousal support taxation. Pursuant to art. 5, par. 6, Law n. 898/1970, the Tribunal may order to one of the spouses a periodical payment in favour of the other (“alimony”). Such divorce check is tax deductible for the paying spouse, pursuant to art. 10, par. 1, lett. c), Presidential Decree n. 917/1986; on the other hand, the recipient spouse must report those payments as income according to art. 50 of Presidential Decree n. 917/1986. Instead of periodic payments, art. 5, par. 8, Law n. 898/1970 gives the possibility to make a unique lump sum payment to the spouse entitled to receive support. Such a one-off payment is not tax deductible. The Court considers that these provisions are consistent with the conceptual difference between “income” and “capital”.

1. La disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio La L. 1° dicembre 1970, n. 898 recante “Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio” prevede all’art. 5, comma 6, che, congiuntamente alla sentenza con cui viene pronunciato lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il Tribunale, tenuto conto di talune circostanze in tale articolo specificate (condizioni dei coniugi, ragioni della decisione, contributo personale ed economico dato da ciascuno alla condizione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, reddito di entrambi e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio), disponga l’obbligo per un coniuge di «somministrare periodicamente a favore dell’altro un assegno quando quest’ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive». In alternativa a tale assegno che può definirsi “periodico”, il comma 8 dello stesso art. 5 stabilisce che su accordo delle parti la corresponsione possa avvenire in unica soluzione ove questa sia ritenuta equa dal Tribunale, precludendo in tale caso la proposizione di qualsiasi successiva domanda di contenuto economico. 2. Trattamento tributario dei due assegni e dubbi di costituzionalità Il trattamento tributario dell’“assegno periodico” è diverso da quello relativo all’assegno una tantum, essendo previsto espressamente solo per il primo che esso rappresenti per il coniuge erogante un onere deducibile ex art. 10, comma 1, lett. c), D.P.R. n. 917/1986 e corrispondentemente per l’accipiens un reddito di lavoro dipendente ex art. 50, comma 1, lett. i), D.P.R. cit. [1]. L’interrogativo che pone una disciplina siffatta riguarda la sua legittimità costituzionale sotto l’aspetto della violazione sia del principio di uguaglianza di cui all’art. 3 Cost. che di quello di capacità contributiva enunciato dall’art. 53 Cost. [2]. Riguardo al primo parametro, è stato detto e ripetuto che limitare la deducibilità, dal reddito complessivo IRPEF dell’erogante, soltanto agli assegni periodici verrebbe a comportare una discriminazione tra contribuenti che assolvono, pur se con modalità diverse (periodicamente o una sola volta), lo stesso obbligo derivante dall’art. 5 della legge citata [3]. Mentre il principio di capacità contributiva sarebbe violato dal fatto che l’indeducibilità, in capo al solvens, dell’assegno una tantum avrebbe l’effetto di sottoporre a tassazione un reddito lordo e non già quello al netto del costo rappresentato dall’assegno con la conseguenza che in tal modo si verrebbe a tassare un reddito non effettivo [4]. 3. Infondatezza dei dubbi [continua..]

» Per l'intero contenuto effettuare il login

inizio