home / Archivio / Fascicolo / L'onere di contestazione specifica nel processo tributario
indietro stampa articolo indice fascicolo leggi fascicolo
L'onere di contestazione specifica nel processo tributario
Ilaria De Pasquale
Secondo il principio di non contestazione, contenuto nell’art. 115 c.p.c., il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti e dal pubblico ministero nonché i fatti non specificatamente contestati dalle parti costituite. Dunque, i fatti allegati da una parte, e non specificamente contestati dalle altre parti della lite, non hanno bisogno di essere provati operando, la non contestazione, come deroga all’applicazione della regola di giudizio dell’onere della prova.
La regola in esame deve ricondursi al principio dispositivo in senso processuale (o principio della trattazione) per il quale solo alle parti spetta il potere di delimitare la materia del contendere ed il relativo thema probandum. Di conseguenza, è possibile affermare la piena applicabilità del principio di contestazione specifica anche al processo tributario nel quale il legislatore ha scelto di riservare alle parti il potere di delimitare la base fattuale della controversia (art. 7, D.Lgs. n. 546/1992) dando così attuazione alla superiore garanzia di imparzialità del giudice rispetto alla ricostruzione processuale degli eventi della causa. Peraltro, nessuna limitazione può essere dedotta dalla pretesa natura indisponibile dell’obbligazione tributaria, la quale, da un lato, non è equiparabile alla indisponibilità di alcuni diritti in ambito civilistico e, dall’altro, non esime in ogni caso l’Amministrazione finanziaria dal rispetto delle regole processuali.
Articoli Correlati: allegazione - non contestazione - onere della prova - materia del contendere - thema probandum
According to the principle of non-challenging, contained in Art. 115 of the Italian Code of Civil Procedure, the judge shall built his decision on evidence laid down by the parties and by the public prosecutor and on facts not specifically challenged by the parties appeared before the court.
Therefore, the facts alleged by a party, and not specifically challenged by the other parties, do not need to be proven since the principle of non-challenging works as an exception to the ordinary mechanism of the burden of proof.
Such rule is an expression of the dispositive principle (also known as principle of treatment) according to which only the parties have the power to define the matter in issue and the relevant thema decidendum. Consequently, it is possible to consider that the principle of non-challenging is fully applicable also to judicial tax proceedings, in which the law attributes to the parties the power to define the factual basis of the dispute (Art. 7, Legislative Decree No. 546/1992), thus enforcing the guarantee of judge’s impartiality. No restriction shall be implied from the alleged non-disposable nature of the tax obligation, which, on the one side, is not comparable to the disposability of certain civil rights and, on the other side, does not exempt Tax Authorities from the compliance of procedural rules.
Keywords: allegation, non-challenging, burden of proof, matter of issue, thema probandum