Rivista Trimestrale di Diritto TributarioISSN 2280-1332 / EISSN 2421-6801
G. Giappichelli Editore

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I nuovi accertamenti di tipo sintetico (di Alberto Maria Gaffuri)


L'accertamento sintetico è fondato sul tenore di vita del contribuente. Dopo le recenti novità legislative, esso muove sostanzialmente da due tipi di parametri: la spesa sostenuta dal contribuente per soddisfare le sue esigenze di vita e il c.d. red­ditometro. Nel primo caso, l’ufficio può recuperare a tassazione la differenza tra le spese sostenute nell’anno dal contribuente e il reddito dichiarato. Nel secondo caso, i contribuenti sono suddivisi in gruppi omogenei per luogo dove vivono e per composizione del nucleo familiare. Per ciascun gruppo omogeneo si tiene conto della spesa media annua calcolata dall’ISTAT. In questa ipotesi, l’ammini­strazione finanziaria può recuperare a tassazione, nel modo e con i limiti che si diranno nello scritto che segue, la differenza tra la spesa media ISTAT e il reddito dichiarato. In entrambi i casi (ovvero l’accertamento sintetico da spesa e l’ac­certamento sintetico da c.d. redditometro), l’accertamento è possibile se il reddito determinabile dall’amministrazione finanziaria eccede quello dichiarato di almeno un quinto.

La valutazione dell’amministrazione finanziaria ha natura di presunzione relativa, che ammette la prova contraria.

La disciplina dell’accertamento sintetico è stata di recente profondamente modificata. Nello scritto si prendono in esame le modificazioni più rilevanti e i loro effetti sul potere di accertamento.

The new presumptive tax assessments

The presumptive tax assessment (in Italian, accertamento sintetico) is one of the type of assessment that the tax authorities can use to verify the the income declared by the taxpayer. It is founded on the standard of living of the taxpayer. After the recent amendments to the its legal discipline, tax authorities has the power to estimate the revenue earned by the taxpayer and not declared by him through two different parameters: the expenses sustained by the taxpayer in the fiscal year and the so-called “redditometro”. According to the first criterion, tax authorities assess income on the basis of the difference between the amount of the expenses sustained by the taxpayer and the amount of the revenue returned by the same taxpayer. Using the second parameter, taxpayers are divided in homogeneous groups, on the basis of the place where they live and the composition and member of their families. For each group, ISTAT (Italian official statistic Institute) determines the average expenses of an ordinary family belonging to the group. Tax authorities can make reference to that average amount, taxing the difference between that amount and the income returned by the taxpayer.

In both the situations, the assessment is allowed only if the revenue determined by tax authorities exceeds the income returned by the taxpayer by one-fifth.

The income assessed by the tax authority has the nature of a rebuttable presumption, that permits to give the evidence of the contrary.

The legal discipline of this type of assessment has recently been deeply amended. The aim of this article is to describe the scope of these amendments and their effects.

1. Premessa. La tassazione del reddito determinato sinteticamente L’accertamento sintetico, regolato dall’art. 38, D.P.R. n. 600/1973, è una metodologia ricostruttiva del reddito percepito dal contribuente, ma sottratto a tassazione, che viene solitamente contrapposta all’accertamento di tipo analitico. Mentre quest’ultimo strumento di individuazione e determinazione delle disponibilità reddituali non denunciate spontaneamente dal titolare – i valori autoliquidati dal quale, inferiori alla consistenza reale, sono corretti con un apposito provvedimento amministrativo [1] – si fonda sullo svelamento, grazie alle informazioni reperite dall’ufficio, del flusso segreto di redditi generato da specifiche fonti di guadagno, magari anch’esse celate al fisco, il primo sistema di verifica del corretto assolvimento degli obblighi fiscali di natura sostanziale muove, nel complesso, dal tenore di vita del contribuente e dalla quantità di risorse pecuniarie da questi consumate per il sostenimento delle spese vitali [2]. Se il fabbisogno finanziario indispensabile per il soddisfacimento dei bisogni esistenziali, primari o voluttuari, è incompatibile con il reddito dichiarato, da cui non è possibile trarre mezzi monetari adeguati a far fronte agli impegni di spesa di cui si è fatto carico il contribuente, l’ufficio può inferire dalla consistenza dei pagamenti compiuti per acquisire i beni o i servizi necessari all’appagamento delle necessità private l’importo del reddito o del maggior reddito presumibilmente conseguito e non denunciato al fisco [3]. In questo caso, l’azione accertatrice prescinde dall’identificazione dei be­ni o delle attività da cui promana il reddito ipoteticamente occultato al­l’au­torità fiscale. È dunque impossibile assegnare una qualificazione precisa al reddito induttivamente liquidato dall’ufficio. Tuttavia, prima delle modifiche introdotte dal D.L. n. 78/2010 il reddito recuperato a tassazione muovendo dal valore degli acquisti era inquadrato tra gli utili di capitale. Si trattava di un’indicazione meramente convenzionale, priva, spesso, di ogni attinenza con la realtà. E anche quando capitava che il reddito desunto indirettamente dall’importo delle spese fosse stato effettivamente prodotto con l’impiego di capitale, la coincidenza tra la qualificazione operata dalla leg­ge e la situazione concreta era puramente casuale. La disposizione, che è stata ora abrogata, pur essendo apparentemente incompatibile con il meccanismo di funzionamento che sta alla base del sistema d’accertamento in esame, aveva invece una sua ragionevolezza. L’attrazione nella categoria dei proventi di capitale dei redditi accertati con metodo sintetico [4] sottraeva le somme liquidate [continua..]

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