Rivista Trimestrale di Diritto TributarioISSN 2280-1332 / EISSN 2421-6801
G. Giappichelli Editore

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Analisi etica delle norme tributarie (di Claudio Sacchetto Alessandro Dagnino)


La cultura contemporanea è fortemente influenzata dal pensiero filosofico nichilista e relativista, dal quale è derivata l’idea secondo la quale la funzione del giurista è di identificare ed interpretare il diritto vigente, sul piano formale, prescindendo da valutazioni etiche.

Alla separazione del diritto dall’etica non è corrisposto un adeguato approfondimento della c.d. etica prescrittiva, che consenta di individuare le scelte legislative più “giuste”.

Invece, un ruolo prescrittivo sembra essere ormai riconosciuto alla c.d. analisi economica del diritto, il cui scopo dichiarato è di elaborare soluzioni normative che siano informate al perseguimento dell’efficienza.

I tre approcci, formale, etico ed economico dovrebbero essere contemperati, perché sono tutti necessari per ottenere una visione completa del fenomeno giuridico.

Per lo studio dell’etica giuridica si fa riferimento alle tradizioni aristotelica e tomistica, che sono poste a fondamento della dottrina sociale della Chiesa cattolica. I concetti-chiave sono rinvenibili nella prudenza e nella ragionevolezza, nel­l’adeguatezza e nella proporzionalità delle norme giuridiche rispetto ai fini perseguiti dall’ordinamento. Da essi discendono alcuni principi utili per lo studio del diritto tributario, quali la sussidiarietà, la partecipazione e la solidarietà. Sulla base di queste premesse possono essere studiate le norme giuridiche fiscali, rispetto ai fini dell’ordinamento tributario sostanziale che sono quello acquisitivo, quello redistributivo e quello promozionale.

Ethical analysis of tax law

Contemporary culture is strongly influenced by the nihilistic and relativistic philosophy, from which derives the idea that the function of lawyers is to identify and interpret the law in force on the basis of formal legal-reasoning techniques, without any ethical evaluation.

The separation of law from ethics has not been followed by an adequate development of the so-called prescriptive ethics, which allows to identify fairer legislative choices.

Conversely, it nowadays seems to be recognised a prescriptive role to the so-called economic analysis of law, which is aimed at devising legislative solutions that seek efficiency.

The three approaches, i.e. formal, ethical and economic, shall balance one another, since they are all necessary to obtain a complete vision of the legal phenomenon.

The study of legal ethics is based on Aristotelian and Thomistic traditions that represent the foundations of the Catholic Church’s social doctrine. In this respect, the key principles shall be found in prudence and reasonableness, adequacy and proportionality of the provisions in relation to the goals pursued by the whole legal system. From these concepts they derive certain principles useful for the study of tax law, such as subsidiarity, participation and solidarity. On the basis of these premises, it is possible to undertake the study of tax provisions in relation to the acquisitive, redistributive and promotional purposes of the tax system.

1. Inquadramento teorico generale: utilità e fondamento dell’analisi etica del diritto La trattazione di questioni etiche, da parte di giuristi, presuppone il preliminare chiarimento del significato di alcuni concetti-chiave, al fine di delimitare il campo d’indagine e delineare i criteri metodologici dell’analisi. “Etica” (dal greco εθος, èthos, cioè, “carattere”, “comportamento”, “costume”, “consuetudine”) significa, in generale, scienza della condotta [1]. Si tratta, tuttavia, di un termine polisemico, essendo distinguibili due significati della parola, che corrispondono a due diverse visioni di questa disciplina: l’etica prescrittiva e l’etica descrittiva. Secondo la prima, l’etica è da considerarsi la scienza del fine al quale la condotta degli uomini dev’essere indirizzata, nonché dei mezzi per raggiungere tale fine, elementi ambedue desumibili dalla natura intrinseca dell’uo­mo; per la seconda concezione l’etica è la scienza del movente della condotta umana e mira a identificare i motivi e le cause della condotta stessa, pretendendo di attenersi alla considerazione dei fatti, astenendosi da qualunque valutazione di merito [2]. Mentre l’etica prescrittiva presuppone la possibilità di identificare idee morali e valori suscettibili di assumere una dimensione assoluta, quella descrittiva relativizza i valori degradandoli a semplici propositi o “scelte”, di volta in volta stabiliti dalla volontà umana. Le due diverse impostazioni, nel campo della giustizia, si ripropongono nell’antica contrapposizione tra giusnaturalismo e giuspositivismo e sono ma­gistralmente condensate nella celebre domanda che Socrate rivolge ad Eutifrone: «È giusto ciò che piace agli dei o piace agli dei ciò che è giusto?» [3]. La domanda, com’è stato autorevolmente affermato, è rimasta nei secoli senza risposta, perché entrambe le risposte sono corrette, ciascuna nel proprio ambito [4]. Nella tradizione romana, il punto di vista giuspositivista era efficacemente sintetizzato con l’espressione dura lex sed lex, espressione alla quale il giusnaturalista, con altrettanta efficacia, soleva rispondere: non lex sed corruptio legis. La cultura giuridica contemporanea è fortemente influenzata dal pensiero nichilista e relativista, che impongono, da un lato, la negazione e l’annul­lamento dei valori tradizionali [5], dall’altro lato, il generale rifiuto di verità assolute [6]. In tale contesto si è fatta avanti l’idea secondo la quale la scienza giuridica deve tenersi distinta dall’etica, poiché funzione del giurista è esclusivamente quella di [continua..]

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