Rivista Trimestrale di Diritto TributarioISSN 2280-1332 / EISSN 2421-6801
G. Giappichelli Editore

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Sono necessari i requisiti di forma per il contratto di appalto? (di Salvatore Muleo)


La Corte di Cassazione ha affermato in una vicenda tributaria che il contratto di appalto deve essere formalizzato con atto scritto, o comunque in modo tale da lasciare una traccia documentale, sostenendo implicitamente che le fatture non possono costituire valida prova dell’esistenza del contratto. Tale conclusione non è condivisibile, poiché si pone in conflitto con i principi civilistici e con la giurisprudenza della stessa Corte in materia civilistica.

Are formal requirements necessary for the contracting agreement?

The Italian Supreme Court, in a tax controversy, stated that the contracting agreement must be formalized through a written instrument, or in such a way as to leave a documentary evidence, implicitly arguing that bills can not constitute evidence of the agreement. This principle cannot be shared, because it struggles with the principles of civil law and the precedents of the same Court.

Cass., sez. VI-5, ord. 28 marzo 2013, n. 7897 – Pres. Cicala, Rel. Bognanni SVOLGIMENTO DEL PROCESSO L’agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, avverso la sentenza della commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna n. 11/01/10, depositata il 12 febbraio 2010, con la quale essa rigettava l’appello della medesima, riguardante la decisione di quella provinciale, relativamente all’avviso di accertamento per Irpeg ed Ilor per il 1995, sicché l’opposizione della società Poci srl. veniva ritenuta fondata. In particolare il secondo giudice osservava che i costi relativi alla costruzione di un capannone erano deducibili, anche se la contribuente non aveva stipulato un contratto scritto, peraltro non prescritto, con la società appaltatrice SIAP srl., e che le fatture rinvenute in sede di verifica dai funzionari erano da ritenersi regolari e sufficienti ai fini probatori circa la competenza ed inerenza degli ammortamenti, anche se la contabilità poteva contenere qualche irregolarità circa l’annotazione dei costi e ricavi giornalieri in ordine alla valuta e liquidità, come pure parte dei ricavi era da considerarsi reinvestita per capitalizzazione. La società Poci srl., nel frattempo posta in liquidazione, non si è costituita, così pure i tre suoi soci MMME, PSAM e MAG. MOTIVI DELLA DECISIONE Col primo motivo la ricorrente deduce vizi di motivazione, in quanto la CTR non enunciava adeguatamente le ragioni, in virtù delle quali riteneva che il contratto di appalto con la SIAP non dovesse risultare con la forma scritta, essendo sufficienti le fatture con l’indicazione degli elementi identificativi del rapporto, e munite di tutti i requisiti previsti dalla normativa fiscale, nonostante che si sarebbe trattato di un rilevante compenso, pari a L. 383.854.734. Il motivo è fondato, atteso che il giudice di secondo grado esponeva una motivazione prettamente apparente nel ritenere che le fatture costituissero prova, e che fossero munite di tutti i requisiti previsti per la loro efficacia, senza specificarne i dati. Ma, a parte tale considerazione, va altresì rilevato fra l’altro che la censura si basa su una condivisibile e riconosciuta massima di esperienza, secondo la quale un appalto di importo molto considerevole, come nella specie, va stipulato con atto scritto, o comunque in maniera da lasciare una traccia documentale. Ciò non risulta che sia avvenuto nel caso in esame, quindi appare legittima la conclusione che quel contratto non fosse stato mai stipulato. Tanto più che la parte privata non offriva alla valutazione del giudice argomenti per ritenere che nella specie la stipula di un contratto scritto non fosse necessaria per particolari ragioni, idonee a superare l’“id quod plerumque accidit” (v. anche Cass., sent. 21 febbraio 2007, n. [continua..]

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