Rivista Trimestrale di Diritto TributarioISSN 2280-1332 / EISSN 2421-6801
G. Giappichelli Editore

indietro

stampa articolo indice fascicolo leggi articolo leggi fascicolo


L'impugnazione 'facoltativa' del diniego di interpello 'disapplicativo' (di Francesco Pistolesi)


Secondo la Corte di Cassazione, il contribuente può decidere se impugnare o meno il diniego di interpello “disapplicativo”. Questa soluzione non convince, anzitutto, perché il privato può avviare l’azione giurisdizionale, senza incorrere in alcun pregiudizio, in presenza dei successivi atti impugnabili. Inoltre, la tesi del­l’impugnazione “facoltativa” contrasta con l’odierno assetto del giudizio tributario.

The 'optional' appeal against the denial of the 'disapplication' ruling

According to the Supreme Court, the taxpayer may decide whether or not to appeal against the denial of the disapplication ruling. This solution is not convincing, first, because the individual may file a judicial action against following acts that can be appealed, avoiding any decadence. Moreover, the thesis of the optional appeal is in contrast with the current structure of the tax trial.

Cass., sez. V, 5 ottobre 2012, n. 17010 – Pres. D’Alonzo, Rel. Virgilio Contenzioso tributario – Procedimento in genere – Atti impugnabili – Elencazione di cui all’art. 19 del D.Lgs. n. 546/1992 – Tassatività – Effetti – Facoltà di impugnare ulteriori tipologie di atti – Ammissibilità – Limiti – Conseguenze – Di­niego di disapplicazione di norme antielusive ex art. 37 bis, comma 8, del D.P.R. n. 600/1973 Impugnazione facoltativa – Ammissibilità. In tema di contenzioso tributario, l’elencazione degli atti impugnabili contenuta nell’art. 19 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 ha natura tassativa, ma non preclude la facoltà di impugnare anche altri atti, ove con gli stessi l’Amministrazione porti a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria, esplicitandone le ragioni fattuali e giuridiche, siccome è possibile un’interpretazione estensiva delle disposizioni in materia in ossequio alle norme costituzionali di tutela del contribuente (artt. 24 e 53 Cost.) e di buon andamento dell’amministrazione (art. 97 Cost.), ed in considerazione dell’allargamento della giurisdizione tributaria operato con la legge 28 dicembre 2001, n. 448. Ne consegue che il contribuente ha la facoltà, non l’onere di impugnare il diniego del Direttore Regionale delle Entrate di disapplicazione di norme antielusive ex art. 37 bis, comma 8, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, atteso che lo stesso non è atto rientrante nelle tipologie elencate dall’art. 19 del D.Lgs. n. 546/1992, ma provvedimento con cui l’Amministrazione porta a conoscenza del contribuente, pur senza efficacia vincolante per questi, il proprio convincimento in ordine ad un determinato rapporto tributario. (Omissis) SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. La (omissis) s.r.l., (già s.p.a.) propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana indicata in epigrafe, con la quale è stata dichiarata l’inammissibilità del ricorso introduttivo della contribuente contro il provvedimento con cui il direttore regionale delle entrate aveva dichiarato inammissibile per tardività l’istanza di interpello per la disapplicazione delle norme antielusive contenute nel D.P.R. n. 917 del 1986, art. 172, comma 7, (nel testo modificato e rinumerato dal D.Lgs. n. 344 del 2003), presentata dalla società (omissis) ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 37 bis, comma 8. Il giudice a quo ha ritenuto che l’atto impugnato – c.d. interpello disapplicativo – “non ha natura provvedimentale”, non contenendo alcuna pretesa tributaria definita, “né da esso scaturiscono conseguenze giuridiche, né lede alcun diritto soggettivo o interesse [continua..]

» Per l'intero contenuto effettuare il login

inizio