Rivista Trimestrale di Diritto TributarioISSN 2280-1332 / EISSN 2421-6801
G. Giappichelli Editore

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L'applicazione della novellata disciplina in materia di 'costi da reato' agli effetti reddituali degli acquisti conclusi nell'ambito delle c.d. frodi carosello (di Ernesto Marco Bagarotto)


Anteriormente all’introduzione del D.L. n. 16/2012 la deducibilità dei costi sostenuti nell’ambito di una “frode carosello” è stata fortemente messa in dubbio, in particolare alla luce della normativa in materia di costi da reato contenuta nell’art. 14 della L. n. 537/1993. Per effetto della novella apportata a quest’ulti­-ma disposizione, sebbene residuino taluni dubbi interpretativi, gli utilizzatori di fatture soggettivamente inesistenti, indipendentemente dal ruolo assunto nella frode – sebbene proseguano a sottostare a conseguenze in materia di IVA – possono dedurre il costo “do­cumentato” da detta fattura alle stesse condizioni a cui gli altri costi sono deducibili.

The application of the new 'cost of crime' rule to the ncome effects of acquisitions concluded in the framework of so-called carousel fraud

Before the introduction of Law Decree No. 16 of 2012, the tax deductibility of costs supported in a “carousel fraud” came under criticism, particularly due to the discipline on criminal costs provided by Art. 14, Law No. 537 of 1993. As a result of the amendment made to such provision, although there are still some interpretative doubts, utilisers of subjectively non-existent invoices, regardless of their role played in the fraud – although they remain subject to VAT consequences – shall deduct the cost supported by adequate documentation from that invoices at the same conditions as other tax deductible costs.

1. Introduzione Nel presente lavoro ci si soffermerà sul tema dei riflessi delle frodi IVA – e, in particolare, delle c.d. frodi carosello [1] – nell’ambito dell’imposizione reddituale, alla luce della novella disciplina in materia di “costi da reato”, contenuta nell’art. 14 della L. n. 537/1993. Si tratta di un argomento che, sebbene in passato abbia dato luogo a problematiche particolarmente complesse, oggi sembrerebbe in gran parte risolto, considerato che esso è stato affrontato in modo pragmatico dal legislatore, con l’introduzione di una norma che, stando anche al primo intervento giurisprudenziale in materia, sembra avere sortito effetti condivisibili, quantomeno con riferimento ai casi più diffusi di frode “carosello”. Come vedremo, tuttavia, restano alcuni dubbi, legati alla inevitabile diversità delle fattispecie ipotizzabili ed alla formulazione della novella normativa, forse non adeguatamente meditata, come sempre più spesso accade in ambito tributario [2]. 2. La rilevanza delle frodi “carosello” nell’ambito delle imposte sui redditi La principale ragione che, fino all’emanazione del D.L. n. 16/2012 [3], ha condotto ad interrogarsi sulle conseguenze reddituali delle frodi “carosello” è legata alla nota norma sui c.d. “costi da reato” (comma 4 bis dell’art. 14 della L. n. 537/1993, introdotta ad opera della L. n. 289/2002), in forza della quale (nella sua formulazione originaria) nella determinazione dei redditi non erano ammessi in deduzione i componenti negativi di reddito «riconducibili a fatti, atti o attività qualificabili come reato, fatto salvo l’esercizio di diritti costituzionalmente riconosciuti» [4]. Si trattava di una norma dalla formulazione infelice e che ha fatto molto discutere [5]. Essa, invero, è stata invocata dall’Amministrazione finanziaria anche per disconoscere la deducibilità dei costi sostenuti nell’ambito delle frodi “carosello” e documentati da fatture qualificate come soggettivamente inesistenti [6], in quanto detti componenti negativi di reddito – a prescindere dalla loro effettività – venivano ritenuti riconducibili ad un atto qualificabile come reato, eppertanto indeducibili ai sensi del comma 4 bis dell’art. 14 della L. n. 537/1993 [7]. Tale posizione, al di là della sua (difficile) conciliabilità con il testo e la ratio della norma, conduceva a conseguenze spesso irragionevoli e, in particolare, similmente a quanto si verifica nell’ambito dell’IVA, all’amplificazio­ne ed alla moltiplicazione delle basi imponibili, per effetto del mantenimento della tassabilità dei ricavi dichiarati a seguito della cessione delle merci [continua..]

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