<p>Le nuove sanzioni tributarie - Lattanzi</p>
Rivista Trimestrale di Diritto TributarioISSN 2280-1332 / EISSN 2421-6801
G. Giappichelli Editore

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L'osservanza del principio di proporzionalità ue nell'individuazione di criteri presuntivi 'ragionevoli' (di Giovanna Petrillo)


Nell'ambito del processo di integrazione in atto da alcuni decenni fra ordinamento europeo ed ordinamento interno la logica della proporzionalità, la congrua misura del potere, integra un principio essenziale di governo delle società complesse.

Il presente contributo è volto a valorizzare le potenzialità espansive e “trasversali” del principio di proporzionalità UE che si sostanzia nella ponderazione degli interessi contrapposti e nella preferenza dello strumento minimo ed idoneo a conseguire il risultato richiesto dall’ordinamento giuridico.

A tal fine, verranno ricondotte al principio di proporzionalità UE alcune fra le più significative norme tributarie nazionali che racchiudono presunzioni in materia di misure antielusive (con particolare riferimento alla disciplina delle esterovestizioni e delle CFC) e di accertamenti parametrici o standardizzati.

Riguardo al primo ordine di presunzioni la riflessione sarà incentrata sul principio di proporzionalità UE inteso quale limite di diritto europeo che consente la compatibilità della norma antielusiva in materia tributaria con i divieti di restrizione alle libertà fondamentali.

In ordine alla seconda tipologia di presunzioni la valutazione del principio di proporzionalità sarà funzionale al rafforzamento delle forme di tutela del contribuente già previste a livello nazionale (in particolare dai principi costituzionali di capacità contributiva effettiva ed affidamento).

The compliance with the eu principle of proportionality in the identification of 'reasonable' presumptive criteria

In the context of the ongoing process of integration between European law and dome­stic law, the logic of proportionality and the fair measure of power constitute an essential principle of governance of complex societies.

This work aims to enhance the expansive and transversal potentials of the EU principle of proportionality which aims at balancing conflicting interests and giving prefe­rence to such minimum and appropriate instruments useful to achieve the result required by legal system.

For this purpose, the most significant national anti-avoidance rules (in particular, the rules on “foreign fictional location of tax residence”, those on “Controlled Foreign Companies”) and those relating to the parametric or standardized assessments, will be read in the light of the EU principle of proportionality.

With regard to the presumptions contained in the anti-avoidance rules, the sudy will focus on the EU principle of proportionality, understood as a limit set by European law which realizes the compatibility of anti avoidance rules with the prohibition of measures restricting the fundamental freedoms.

With regard to the second type of presumptions, the principle of proportionality will strengthen the protection for the taxpayer already provided by national law (in particular, the constitutional principles of protection of legitimate expectations and actual ability to pay).

1. Posizione della problematica: oggetto e metodo dell’indagine Scopo della presente indagine è quello di ricondurre al principio di proporzionalità UE, a testimonianza della sua notevole forza espansiva e dei suoi molteplici impieghi, alcune fra le più significative norme tributarie nazionali che racchiudono presunzioni in materia di misure antielusive operanti in ambito internazionale (con particolare riferimento alla disciplina delle esterovestizioni e delle CFC) e di accertamenti parametrici o standardizzati. L’analisi di meccanismi presuntivi previsti in ambiti diversi del nostro sistema fiscale è mirata a valorizzare le potenzialità della proporzionalità quale principio “trasversale” [1], di origine europea, dell’ordinamento giuridico che, sostanziandosi nella ponderazione degli interessi contrapposti e nella preferenza dello strumento minimo ed idoneo a conseguire il risultato richiesto dallo stesso ordinamento giuridico, integra un canone fondamentale del­l’azione del legislatore e dell’Amministrazione finanziaria. Come è noto il principio di proporzionalità, in virtù del c.d. spill over effect, ha iniziato ad operare anche negli ordinamenti nazionali: pur influenzato dalla ricostruzione operata dal diritto tedesco, il giudice europeo [2] elabora per il caso concreto oggetto di giudizio una autonoma nozione di proporzionalità a mezzo della quale fornire la migliore tutela in considerazione degli obiettivi dei Trattati [3]. L’avvio di un processo di verificazione interna, che si pone oggi in ogni ordinamento europeo, implica, pertanto, necessariamente il confronto della propria esperienza con quelle maturate negli ordinamenti pilota (tedesco ed europeo) che hanno elaborato le categorie sistematiche della proporzione applicandole sia all’amministrazione che alla legislazione. Di qui la triplice valenza della proporzionalità contestualmente riferibile ad un congruo esercizio dei tre poteri dello Stato: come metodo di formulazione rivolto al legislatore; come metodo di interpretazione-attuazione rivolto all’amministrazione; come metodo di interpretazione-applicazione rivolto al giudice. Muovendo da questa premessa, fondamentale è il ruolo assolto dalla proporzionalità, intesa quale categoria sistematica autonoma, rispetto ad altri principi dell’ordinamento europeo quali la sussidiarietà, il legittimo affidamento, la libera concorrenza in quanto il legislatore è tenuto a combinare la proporzionalità con i principi sopra elencati al fine di definirne il contenuto, renderli effettivi ed applicarli nella ragionevole misura in riferimento alle tipicità della fattispecie oggetto di valutazione. Sebbene la proporzionalità non sia esplicitamente menzionata nelle Costituzioni dei singoli Stati, viene [continua..]

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