Rivista Trimestrale di Diritto TributarioISSN 2280-1332 / EISSN 2421-6801
G. Giappichelli Editore

indietro

stampa articolo indice fascicolo leggi articolo leggi fascicolo


La tutela cautelare nel processo tributario nella 'nuova' giurisprudenza della Corte costituzionale (di Lorenzo Trombella)


Con la sent. 26 aprile 2012, n. 109 la Corte costituzionale è tornata sul tema della tutela cautelare nel processo tributario nei gradi successivi al primo, confermando l’orientamento inaugurato con la sent. n. 217/2010. La lettura costituzionalmente orientata delle norme censurate offerta dal Giudice delle leggi consente l’ingresso, nel processo tributario, delle regole del codice di procedura civile, col­mando così le gravi lacune da sempre presenti nel giudizio de qua.

La soluzione offerta, però, crea alcune distonie applicative il cui impatto potrà es­sere concretamente valutato solo dopo aver verificato la quotidiana applicazione che delle norme richiamate sarà operata dalla giurisprudenza di merito e di legittimità.

Precautionary measures and tax proceedings in the light of the 'new' Constitutional Court case law

With decision No. 109 of 26 April 2012, the Constitutional Court faced again the issue of precautionary measures during tax proceedings in subsequent status of litigation and confirmed the line inaugurated with decision No. 217 of 2010. The constitutionally-oriented interpretation of the criticized provisions provided by the Court per­mits the entry, in tax proceedings, of civil procedural rules and fills the serious gaps always present in this case.

Nevertheless, the proposed solution creates certain applicative problems whose impact shall be in concrete evaluated only after having assessed the day-by-day enforcement of the involved provisions made by lower and higher Courts.

Corte cost., 26 aprile 2012, n. 109 – Pres. Quaranta, Rel. Gallo Processo tributario – Tutela cautelare – Esecuzione in pendenza di ricorso per cassazione – Istanza del contribuente per la sospensione dell’esecuzione della sentenza – Ritenuta esclusione della tutela cautelare – Omessa previsione che la sentenza di appello tributaria, impugnata con ricorso per cassazione, possa essere sospesa in presenza di un pericolo di un grave ed irreparabile danno – Art. 49 del D.Lgs. n. 546/1992 – Questione di legittimità costituzionale – Non fondatezza – Interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 49 – Affermazione – Conseguente applicabilità dell’art. 373 c.p.c. – Affermazione. È infondata, con riferimento agli artt. 3, 23, 24, 111 e 113 Cost., nonché, quale nor­ma interposta all’art. 10 Cost., in riferimento all’art. 6, comma 1, CEDU, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 49, comma 1, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nella parte in cui non prevede la possibilità di sospensione della sentenza di appello tributaria, impugnata con ricorso per cassazione, in presenza del pericolo di un “grave ed irreparabile danno”, per avere il giudice rimettente omesso di esperire il tentativo di interpretare la disposizione censurata nel senso che essa consenta l’applicazione al processo tributario della sospensione cautelare prevista dall’art. 373 c.p.c. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO (Omissis) 1. Nel corso di un procedimento instaurato a seguito dell’istanza proposta da una contribuente per ottenere, in via cautelare, la sospensione dell’esecuzione di tre sentenze tributarie di secondo grado impugnate per cassazione, la Commissione tributaria regionale della Lombardia, con ordinanza pronunciata il 19 maggio 2011 e depositata il 24 maggio successivo, ha sollevato – in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, 53, primo comma, 111, primo e secondo comma (entrambi i commi anche in relazione all’art. 6, comma 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo edelle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata ed eseguita conlegge 4 agosto 1955, n. 848, a sua volta «in relazione all’art. 10 Cost.»), e 113 della Costituzione – questione di legittimità dell’art. 49, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell’articolo 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413). (Omissis) 4. Tanto premesso, il giudice a quo dichiara di riproporre, nella sostanza, le argomentazioni svolte dalla ordinanza n. 322 del 2009, emessa in data 13 ottobre 2008 dalla Commissione tributaria regionale della Campania, con la quale [continua..]

» Per l'intero contenuto effettuare il login

inizio