Rivista Trimestrale di Diritto TributarioISSN 2280-1332 / EISSN 2421-6801
G. Giappichelli Editore

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L'attività commerciale della partecipata nell'interpretazione della giurisprudenza di legittimità (di Alessia Vignoli)


Ai fini dell'applicabilità del regime della participation exemption il requisito del­l’attività commerciale della società partecipata deve essere considerato in maniera sostanziale, attribuendo rilievo alle caratteristiche della società partecipata e non limitandosi a meri dati formali (come ad esempio l’oggetto sociale desumibile dalla certificazione della Camera di Commercio).

The commercial activity of the subsidiary in the interpretation of the italian supreme court

For the purposes of the applicability of the participation exemption discipline, the requirement of the business activity of the subsidiary shall be considered substantially, giving relief to the characteristics of the controlled company and not limited to mere formal data (such as the corporate purpose as implied from the certification issued by the Chamber of Commerce).

1. Il regime della partecipation exemption e la sua ratio Il sistema della partecipation exemption, come è noto, è stato introdotto con la legge delega 7 aprile 2003, n. 80 ed con il successivo D.Lgs. n. 344/2003 [1] che hanno radicalmente modificato il sistema di imposizione degli utili societari e delle plusvalenze da partecipazioni con la volontà di omogenizzare il sistema fiscale italiano a quello degli altri paesi europei [2]. Il principio che ha ispirato la riforma è stato sostanzialmente lo spostamento [3] del baricentro impositivo dal socio alla società [4], tassando tendenzial­mente l’utile al momento della produzione, senza conguagli successivi. Ciò comporta l’irrilevanza fiscale del passaggio del reddito ai soci, salvo il conguaglio in capo alle persone fisiche destinatarie finali, e della vendita della re­lativa partecipazione [5]. In altre parole, l’esenzione – e la conseguente irrilevanza delle minusvalenze – prevista sui plusvalori derivanti dalla cessione (o valutazione) di azio­ni o quote societarie risponde alla duplice esigenza di evitare la doppia imposizione sugli utili, già realizzati dalla partecipata e tassati in capo ad essa e contestualmente alla necessità di prevenire la duplicazione del prelievo sugli utili che la società partecipata realizzerà ed assoggetterà ad imposizione in futuro. Questa precisazione assume una valenza fondamentale nell’esclude­re che l’esenzione sulle plusvalenze possa avere finalità agevolativa [6] e dunque rappresentare una fiscalità di vantaggio, per la cui invocazione il contribuente debba dimostrare la sussistenza dei presupposti sostanziali; si tratta solo di uno strumento di coordinamento dell’imposizione personale dei soci con quella della società partecipata [7]. Si tratta insomma di un meccanismo a portata generale che però subisce delle eccezioni come nel caso delle società immobiliari che, come vedremo in seguito, sono espressamente escluse dal c.d. regime pex in quanto per pre­sunzione legislativa si considera che non svolgano attività commerciale, ma si limitino alla semplice detenzione di beni. 2. I presupposti per beneficiare del regime pex: considerazioni generali Andiamo ora ad esaminare i requisiti che l’art. 87 del TUIR richiede affinché i componenti reddituali derivanti dal realizzo di partecipazioni societarie entrano nel regime di participation exemption (in sintesi l’esenzione al 95% per le plusvalenze e l’indeducibilità integrale delle minusvalenze) [8]. Tale regime riguarda le azioni o quote di società ed enti indicati nell’art. 5, e­scluse le società semplici, e nell’art. 73 del [continua..]

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