Rivista Trimestrale di Diritto TributarioISSN 2280-1332 / EISSN 2421-6801
G. Giappichelli Editore

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Il divieto del cumulo di sanzioni nell'ordinamento internazionale (ne bis in idem): una evitabile prova di forza tra gli artt. 117 e 11 Cost. al vaglio della Consulta (di Marco Bolognese)


L'applicazione congiunta di sanzioni penali e amministrative in relazione ad un medesimo fatto, alla luce di una recente decisione della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, non può verosimilmente più avere luogo. Il divieto del doppio procedimento è, dunque, destinato a fare ingresso nel nostro ordinamento, attraverso gli artt. 11 ovvero 117 Cost.

La Corte costituzionale sarà probabilmente chiamata in tempi brevi a valutare l’incidenza della decisione della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo nel caso Rinas c. Finlandia sul piano dei complessi rapporti tra processo penale e procedimento tributario. Infatti, atteso che il principio del ne bis in idem viene sancito sia dalla Convenzione Europea (Protocollo n. 7, art. 4) sia dall’art. 50 Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea, si pone la necessità di stabilire quale sia la fonte internazionale che costituirà il parametro di legittimità.

The prohibition against double jeopardy in the international legal order (ne bis in idem): the effects of Arts. 117 and 11 of the Constitution according to the Italian Constitutional Court

In the light of a recent ECHR’s judgement, the joint application of criminal and administrative penalties for the same offense cannot be admitted anymore. Thus, the pro­hibition of dual proceedings is going to be inserted in the Italian legal system through, alternatively, Arts. 11 or 117 of the Constitution. Likely the Constitutional Court will be soon entrusted to assess the impact of the ECHR’s decision in the case Rinas v. Finland on the complex relationships between criminal and tax proceedings. In fact, since the ne bis in idem rule is recognized both by the European Convention (Art. 4 of the Protocol no. 7) and by the European Union law (Art. 50 of the Charter of Fundamental Rights of the European Union), it has become necessary to identify which is the international source that will represent the parameter of legitimacy.

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Corte EDU, sez. IV, causa Rinas c. Finlandia, 27 gennaio 2015, n. 17039/13 Il principio del ne bis in idem implica non solo il diritto di non essere puniti due volte, per uno stesso fatto, con una sanzione penale e con altra formalmente amministrativa ma di indole uguale alla prima. La garanzia si estende anche al diritto di non essere perseguiti o giudicati due volte, sempre per lo stesso fatto, con un processo penale e con un giudizio civile: il procedimento che per primo viene definito in modo incontrovertibile determina la caducazione dell'altro. Omissis (...) la presente causa ha come oggetto due procedimenti paralleli e distinti, il primo riguardante l’applicazione di una soprattassa di imposta risalente al 2006. La ricorrente ha impugnato la decisione. Il procedimento è divenuto definitivo il 13 settembre 2012, quando la Corte Suprema amministrativa le ha negato il permesso di fare appello. Il secondo processo riguarda il reato di frode fiscale aggravata, avviato il 15aprile 2005 e conclusosi il 31 maggio 2012, con sentenza definitiva della Corte Suprema. I due procedimenti erano contemporaneamente pendenti fino al 31 maggio 2012,quan­do il secondo è diventato definitivo. La Corte rileva che, quando il procedimento per frode fiscale si è concluso il 31 maggio 2012, il ricorso del ricorrente contro la decisione sull’applicazione della soprattassa era ancora pendente davanti alla Corte amministrativa Suprema. Poiché tale ultimo procedimento non è stato sospeso dopo che quello penale è divenuto definitivo, ma è proseguito fino alla decisione finale del 13 settembre 2012, il ricorrente è stato condannato due volte per lo stesso fatto riguardante gli anni di imposta 2002-2004, all’interno di due procedimenti divenuti definitivi rispettivamente il 31 maggio 2012 e il 13 settembre 2012. (...), la Corte dichiara che vi è stata una violazione dell’articolo 4 del Protocollo n. 7 della Convenzione in quanto la ricorrente è stato condannata due volte per lo stesso fatto in due separati di procedimenti. (...). La Corte rileva anzitutto che è evidente che il procedimento penale per frode fiscale aggravata era di natura penale. (...) La nozione di “procedura penale” nel testo dell’articolo 4 del Protocollo n.7 deve essere interpretata alla luce dei principi generali relativi rispettivamente alle parole “accusa penale” e “pena” di cui agli articoli 6 e 7 della Convenzione. I precedenti della Corte stabiliscono tre criteri, comunemente note come “criteri Engel” ..., per determinare se vi fosse o meno “accusa penale”. Il primo criterio è la qualificazione giuridica del reato ai sensi del diritto nazionale, il secondo è la natura stessa del reato e il terzo è il grado di gravità della sanzione in cui l’interessato rischia di [continua..]

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