Rivista Trimestrale di Diritto TributarioISSN 2280-1332 / EISSN 2421-6801
G. Giappichelli Editore

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La voluntary disclosure nei rapporti tributari fra principi generali e interventi legislativi (di Paola Marongiu)


Il provvedimento introduce nell’ordinamento fiscale italiano la disciplina della collaborazione volontaria – la c.d. voluntary disclosure – allo scopo di contrastare fenomeni di evasione fiscale consistenti nell’allocazione fittizia della residenza fiscale all’estero e nell’illecito trasferimento o detenzione all’estero di attività che producono reddito.

I soggetti, pertanto, che sono titolari di attività e di beni all’estero e ne hanno omesso la dichiarazione in Italia, contravvenendo alle norme in materia di monitoraggio fiscale, possono così sanare la propria posizione nei confronti dell’Era­rio pagando, senza possibilità di compensazione fiscale, l’intero ammontare delle imposte dovute e le sanzioni in misura ridotta.

The voluntary disclosure in tax relationships between general principles and legislative interventions

The Act introduces a voluntary disclosure programme in the Italian tax system, in order to prevent the fictitious transfer of tax residence abroad and the unlawful transfer or possession of assets abroad.

Therefore, the subjects that own undeclared activities or assets abroad infringe the “tax monitoring” regulations on the disclosure of such assets, have the chance to legalize the situation through the payment of the taxes due and reduced tax administrative penalties.

1. Premessa «A short-term boost to revenues is often a primary goal of a volontary compliance programme»: questo è uno degli obiettivi che il Documento OCSE del settembre 2010 – “Offshore volontary disclosure – Comparative ana­lysis, Guidance and Policy Advice” – suggerisce nel delineare i criteri guida dei programmi e delle misure che devono essere adottate dai Governi – queste almeno le raccomandazioni offerte ed espresse nel citato Documento dal­l’Organismo internazionale parigino – nell’ambito di un più vasto e incisivo contrasto ai fenomeni di illecito fiscale internazionale [1]. Negli ultimi anni, infatti, il contesto fiscale internazionale ha subito importanti mutamenti caratterizzati da una maggiore trasparenza [2], da un più frequente e agevolato scambio di informazioni e dal venir meno del segreto ban­cario in molte piazze finanziarie, tradizionalmente “protezioniste” [3], assunti quali strumenti per porre un freno alla sottrazione di redditi all’imposizione, sì che i contribuenti, che si sono “resi colpevoli” di una siffatta condotta, avvertono, ora, con maggiore preoccupazione, la possibilità di essere intercettati dalle “sentinelle” del Fisco. In questo scenario di inasprimento del contrasto all’evasione fiscale internazionale [4], in coerenza con le indicazioni formulate dall’OCSE e dalla Commissione europea, secondo cui «Le autorità nazionali devono inoltre facilitare la possibilità di mettersi in regola per chi voglia farlo, ad esempio, prevedendo programmi di denuncia volontaria» [5] e nella convinzione che la lotta all’evasione può passare anche attraverso la regolarizzazione volontaria del contribuente, purché con adeguate garanzie, il legislatore tributario italiano non è stato inerte e, mediante l’approvazione della L. n. 186 del dicembre 2014, ha varato la procedura, di carattere temporaneo [6], della voluntary disclosure, introducendo, all’interno del D.L. n. 197/1990, recante la disciplina del c.d. monitoraggio fiscale [7], gli articoli da 5 quater a 5 septies [8]. Per effetto dell’autodenuncia – almeno questo è l’obiettivo del legislatore – l’autore della violazione, per accedere ai benefici di legge, deve indicare spontaneamente all’Amministrazione finanziaria, mediante la presentazione di una apposita istanza, gli investimenti e tutte le attività, produttive di reddito tassabile, costituite o detenute all’estero [9], anche indirettamente o per interposta persona, producendo i documenti e le informazioni per la ricostru­zione dei redditi impiegati per costituirli, acquistarli o frutto della loro dismissione o utilizzo a [continua..]

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