Rivista Trimestrale di Diritto TributarioISSN 2280-1332 / EISSN 2421-6801
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Cessione del marchio d'impresa tramite il contratto di leasing: profili fiscali (di Filippo Alessandro Cimino)


 Il trasferimento della proprietà a titolo oneroso e con la stipula di un contratto di licenza, è possibile disporre del marchio attraverso contratti atipici come il contratto di leasing.

In tale ipotesi riveste notevole interesse il rapporto tra deducibilità dei canoni di leasing e ammortamento del bene immateriale.

In merito alla deducibilità dei canoni di leasing da parte dell’impresa utilizzatrice, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che in presenza di contratti di locazione finanziaria sui marchi d’impresa occorre fare riferimento per analogia alle disposizioni dettate per i beni materiali di cui all’art. 102, comma 7, del D.P.R. n. 917/1986.

La soluzione prospettata dall’Agenzia delle Entrate intende contrastare le manifestazioni di autonomia negoziale potenzialmente rivelatrici di un intento elusivo pianificato dal contribuente.

Occorre tuttavia considerare la spiccata peculiarità della proprietà industriale. In particolare si ricorda l’oggettiva diversità dei beni rientranti in tale categoria rispetto a quelli strumentali materiali, considerando che essi (ed in particolare i segni distintivi) non sono soggetti al deterioramento fisico, ma a ben diverse logiche di mercato strettamente connesse alla durata ed all’intensità delle campagne promozionali

Invero, proprio in considerazione di tale peculiarità, non sembra prospettabile una lacuna in senso tecnico, e, pertanto, non sembra necessaria alcuna integrazione analogica delle norme dettate per i beni strumentali materiali al fine di estenderne l’applicazione agli intangibles.

La conseguenza è che non dovrebbe essere imposta alcuna limitazione alla deducibilità dei canoni di leasing.

Transfer of trademark through a lease agreement: tax issues

The use and disposal of the mark may not only take place through the transfer of ownership for consideration or by entering into a license agreement, but also through non-standard contracts such as lease.

The relationship between the deductibility of lease payments and depreciation of intangible assets deserves a closer look.

With respect to the deductibility of lease payments relating to trademarks, Italian tax authorities state that analogical reference should be made to the provision concerning tangible assets.

The solution proposed by the Italian tax authorities counters those transitions which reveal an abusive aim.

However, it is also important to emphasize the different characteristics of industrial property. These assets are not subject to physical deterioration such as tangible assets. They instead depend on different capitalistic logic closely related to the duration and intensity of promotional campaigns.

On the basis of these peculiarities, it does not seem to find any loophole in the technical sense, and therefore, it does not seem necessary any integration or application by analogy of the provisions applicable to tangible assets.

The consequence is that there should be no restriction on the deductibility of lease payments

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1. Considerazioni preliminari Il marchio è un segno distintivo idoneo a distinguere prodotti o servizi di un’impresa; può consistere in un emblema, in una denominazione o in altro elemento distintivo [1]. Al marchio, fornito dei requisiti di novità, originalità e liceità, viene riconosciuta una particolare tutela giuridica; ai fini di quest’ultima assume particolare rilevanza la registrazione secondo le forme stabilite dalla legge [2]. Il diritto del titolare del marchio d’impresa registrato consiste nel farne un uso esclusivo, salvo consenso all’uso da parte di terzi anche a seguito di cessione [3]. Il marchio rientra tra le immobilizzazioni immateriali, al pari dei brevetti industriali e dei diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno; la capitalizzazione del marchio è subordinata alla circostanza, che dovrà essere oggetto di attenta valutazione, che esso non esaurisca la sua utilità in una sola annualità, ma produca i benefici economici lungo l’arco temporale di più esercizi [4]. Solitamente il marchio viene ceduto insieme all’azienda o ad un ramo di essa, essendo strettamente connesso all’attività della medesima impresa; tut­tavia, non sussiste alcun impedimento normativo alla cessione separata di tale bene immateriale [5]. La possibilità di trasferire il marchio d’impresa anche indipendentemente dalla cessione dell’azienda o di un ramo di essa è certamente ammessa: l’art. 2573, comma 2, c.c. prevede infatti che ove il marchio sia «costituito da un segno figurativo, da una denominazione di fantasia o da una ditta derivata, si presume che il diritto all’uso esclusivo di esso sia trasferito insieme con l’azienda». Pertanto la normativa civilistica prevede nell’ipotesi di cessione dell’azienda una mera presunzione, non un obbligo, di trasferimento del marchio unitamente all’azienda [6]. Il titolare del marchio può trasferirne la proprietà a titolo oneroso oppure può disporne stipulando un contratto che preveda l’acquisizione dei diritti inerenti al bene immateriale a titolo di mero godimento, cioè come concessione in uso o licenza [7]. Oltre che con il trasferimento della proprietà a titolo oneroso e con la stipula di un contratto di licenza, è possibile disporre del marchio attraverso contratti atipici come, ad esempio, il contratto di leasing [8]. La dottrina e la giurisprudenza civilistica distinguono all’interno di questa figura negoziale atipica due sottospecie [9]: da un lato il c.d. leasing puro o operativo, collocabile tra i contratti ad efficacia meramente obbligatoria ad esecuzione continuata o periodica [10] e, dall’altro, il c.d. leasing impuro o finanziario, caratterizzato da [continua..]

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