Rivista Trimestrale di Diritto TributarioISSN 2280-1332 / EISSN 2421-6801
G. Giappichelli Editore

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Le recenti novità fiscali per il concordato ai fini delle imposte sui redditi (di Franco Paparella)


Il concordato preventivo non gode di una disciplina specifica ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta sul valore aggiunto al punto che l’attenzione del legislatore fiscale si è storicamente indirizzata su due aspetti: la cessione e il trasferimento dei beni e dei diritti compresi nel patrimonio dell’impresa; gli effetti conseguenti alla riduzione delle passività per effetto della omologazione e della esecuzione della proposta concordataria. In linea di principio, tali vicende riguardano la generalità dei concordati e, per comprensibili esigenze di razionalità e di uniformità di trattamento, le relative norme “speciali” (gli artt. 86 e 88 TUIR) si applicano indistintamente a tutte le ipotesi a prescindere dalla finalità liquidatoria o di prosecuzione dell’attività. A tali norme saranno riservate le considerazioni successive non senza sottolineare l’attenzione particolare che l’art. 101 TUIR dedica anche agli effetti nei confronti dei creditori a causa della perdita dovuta al minor realizzo del credito in ragione della percentuale di soddisfazione prevista dalla pro­posta concordataria.

Recent developments on the pre-bankruptcy agreement for the purpose of income taxes

The pre-bankruptcy agreement with creditors is not governed by a specific discipline for the purposes of income taxes and value added tax, to the extent that the attention of the lawmaker historically focused on two aspects: sale and transfer of company’s assets and rights belonging to the company; the effects of the reduction of liabilities as a result of the approval and execution of the agreement proposed. In principle, these events affect the generality of pre-bankruptcy agreements and, due to an understandable need for a rational and uniform treatment, the relevant “special” rules (arts. 86 and 88 of the Income Tax Consolidated Act, ITCA) apply to all cases regardless of whether the aim of the procedure is to continue or terminate the business. This article makes remarks on these rules and it also emphasises the particular importance that art. 101 ITCA gives to the effects on creditors due to the loss caused by the lower amount of the credit, reduced according to the proposed pre-bankruptcy agreement.

1. Cenni sul diritto tributario delle procedure concorsuali Chiunque intenda esaminare i profili tributari di un qualsiasi istituto del diritto fallimentare non può trascurare una premessa di carattere generale ri­guardante la risalente e complessa esigenza di individuare una composizione razionale ed il coordinamento sistematico tra le norme fiscali e la discipli­na sostanziale delle procedure concorsuali. Infatti, già prima della riforma tributaria del 1971-1973, un autorevole Maestro segnalò che «la difficoltà del tema “fallimento e Fisco” sta proprio qui: nel coordinare due “corpi” dinorme eterogenee dei quali l’uno (quello tributario) è privo di qualsiasi struttura sistematica» [1] ed, a distanza di oltre cinquanta anni, è agevole verificare che tale difficoltà non solo permane ma assume contorni più complessi a causa dell’assenza di un impianto sistematico compiuto e dell’impossibilità di ravvisare una chiara gerarchia tra i diversi valori meritevoli di tutela [2]. Tale situazione è stata determinata da un complesso di fattori che è possibile solo enunciare in questa sede e che muovono dall’assenza nel diritto tri­butario di una disciplina organica e compiuta riservata alle procedure concorsuali. Infatti, a proposito delle imposte sui redditi, l’art. 183 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (d’ora innanzi TUIR) è notoriamente riferibile solo al fallimento ed alla liquidazione coatta amministrativa mentre le norme in tema di riscossione di cui alD.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, sono più complete (anche se non esaustive) in quanto nel Capo IV, dedicato alle “Procedure concorsuali” (artt. 87 ss.), oltre alla Sezione I riservata al fallimento ed alla liquidazione coatta amministrativa, quella successiva è dedicata al concordato preventivo ed all’ormai soppressa amministrazione controllata. In linea di principio, inoltre, nel settore delle imposte sui redditi lo stato di crisi o di insolvenza non sempre è ritenuto una vicenda meritevole di una disciplina in deroga alle regole generali per cui sussiste la difficoltà di individuare un coordinamento razionale con la disciplina speciale riservata a taluni aspetti particolari mentre, in una visione più ampia, un condizionamento decisivo è dato dalla differente ratio e dalla disciplina del presupposto impositivo dei singoli tributi talché, ad esempio, l’Imposta sul Valore Aggiunto continua ad applicarsi secondo le regole generali. In questo contesto si colloca la frenetica attività legislativa dell’ultimo decennio che, oltre a confermare la storica incapacità del legislatore tributario di adeguarsi alle [continua..]

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