Rivista Trimestrale di Diritto TributarioISSN 2280-1332 / EISSN 2421-6801
G. Giappichelli Editore

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Ha ancora un senso il 'coacervo' delle donazioni? La difficile conciliazione di dati testuali ed esigenze sistematiche (di Andrea Fedele)


La Corte di Cassazione avalla una interpretazione testuale del dato normativo giungendo ad affermare l’abrogazione tacita dell’istituto del coacervo tra donatum e relictum. Nel presente contributo si evidenzia come l’esegesi testuale porti tendenzialmente a risultati contraddittori, al limite della discriminazione irragionevole.

Is there still a reason for the cumulus between donatum and relictum? The difficult conciliation between the written rules and systematic needs

The Supreme Court endorses a textual interpretation of relevant rules, reaching the result of silent abrogation of the mechanism of cumulus between donatum and relictum. This paper shows how a textual interpretation inevitably leads to contradictory results, almost discriminatory.

Cass., sez. trib., 24 novembre 2016-16 dicembre 2016, n. 26050 – Pres. Chindemi, Est. Stalla Imposta sulle successioni e le donazioni – Coacervo del donatum con il relictum – Funzione antielusiva – Sopravvivenza alle modifiche normative – Non sussiste Nella sua formulazione originaria, l’imposta di successione prevista dal TUS era determinata ex art. 7 con aliquote progressive a scaglioni. A seguito dell’abrogazione di tale previsione normativa, la norma non può trovare applicazione. Consegue l’abrogazione im­plicita dell’istituto del cumulo delle donazioni pregresse (cosiddetto coacervo) regolato dal­l’art. 8, comma 4, D.Lgs. n. 346/1990 (Tus) previsto ai soli fini della determinazione del­l’aliquota progressiva da applicare per calcolare l’imposta sui beni relitti. (Omissis) SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO Gli eredi di P.M.A., deceduta il (Omissis), propongono quattro motivi di ricorso per la cassazione della sentenza n. 47/24/10 del 21 aprile 2010, con la quale la commissione tributaria regionale Lombardia ha ritenuto legittimi – in accoglimento degli appelli, riuniti, proposti dall’agenzia delle entrate – gli avvisi di liquidazione notificati per il pagamento dell’imposta principale di successione derivante dalle due dichiarazioni da loro presentate. In particolare, la commissione tributaria regionale ha ritenuto che la maggior imposta richiesta dall’amministrazione finanziaria fosse effettivamente dovuta, in ragione della permanente applicabilità alla successione in oggetto dell’istituto del coacervo tra relictum e donatum; così come già previsto dal D.Lgs. n. 346 del 1990, art. 8, comma 4, e ritenuto applicabile pur dopo l’introduzione della “nuova” imposta di successione di cui alla L. n. 286 del 2006. Ciò con riguardo al valore delle donazioni effettuate dalla P., il 26 giugno 2006, a favore di taluni eredi. L’agenzia delle entrate non ha svolto attività difensiva in questa sede. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo di ricorso si deduce –exart. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 violazione e falsa applicazione del D.L. n. 262 del 2006, art. 2, commi 47, 48, 50 e 52 conv. c.m. L. n. 286 del 2006 e ss.mm., nonché D.Lgs. n. 346 del 1990, art. 8, comma 4; per avere la CTR ritenuto legittima la maggiorazione del valore complessivo dei beni devoluti ad alcuni eredi in ragione di un istituto (il cumulo, o coacervo, delle donazioni con i beni ereditari) non più applicabile, perché incompatibile con il nuovo regime dell’imposta di successione di cui alla L. n. 286 del 2006, disciplinante la successione in oggetto. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000 art. 3 e del principio di [continua..]

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