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L'enunciazione della liberalità indiretta nell'atto di compravendita di immobili o aziende
Gianni Girelli
L’art. 1, comma 4 bis, D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, prevede che l’imposta sulle successioni e donazioni non si applichi a quelle liberalità (dirette ed indirette) che siano collegate ad atti di trasferimento o costituzione di diritti immobiliari per i quali sia prevista la debenza dell’imposta di registro (in misura proporzionale) o dell’IVA. La norma, che trova la sua ratio nell’evitare la duplicazione del prelievo tributario su atti o fatti imponibili inseriti in un contesto negoziale oggettivamente unitario, opera a prescindere dalla presenza nell’atto di compravendita della dichiarazione da parte del compratore che il prezzo è pagato grazie alla fruizione della precedente liberalità. La necessità della detta dichiarazione ancorerebbe, infatti, l’esclusione prevista dalla detta norma ad un requisito di carattere meramente formale non espressamente menzionato dalla disposizione in questione.
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Pursuant to Art. 1, para. 4-bis of Legislative Decree no. 346 of 31 October 1990, inheritance and donation tax does not apply to those gifts (direct and indirect) that are linked to acts of transfer or creation of property rights, for which registration tax (in a proportional measure) or VAT shall be paid. The purpose of the abovementioned provision is to avoid double taxation on acts or facts included in an objectively unitary contractual context. Moreover, Art. 1, para. 4-bis, applies regardless the presence in the deed of sale of the buyer’s statement that the price has been paid thanks to a previous donation. The need of such statement, in fact, would link the exclusion provided by para. 4-bis to a merely formal requirement that is not expressly mentioned in the discipline.
Keywords: gift, indirect gifts, indication, inheritance and donation tax, purchase of real property rights