Rivista Trimestrale di Diritto TributarioISSN 2280-1332 / EISSN 2421-6801
G. Giappichelli Editore

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I criteri di collegamento territoriale nell'ambito dell'imposta sulle successioni e donazioni (di Andrea Quattrocchi)


Il contributo propone una disamina dell’attuale assetto dei criteri di collegamento territoriale ai fini dell’imposta sulle successioni, valutandone le implicazioni sul piano internazionale ed euro-unitario. Dopo aver rilevato le criticità legate alla tendenza espansiva del presupposto, l’Autore propende per una loro parziale giustificazione ed esamina i rimedi disponibili a livello convenzionale ed interno per eliminare o quantomeno attenuare la doppia imposizione, nonché i loro problematici risvolti applicativi. L’articolo prosegue con l’esposizione dei nuovi orientamenti europei sulle successioni transfrontaliere e delle statuizioni della Corte di Giustizia UE con riferimento alla deduzione delle passività ereditarie, vista l’applicabilità, alla materia, del principio della libera circolazione dei capitali. Dopo essersi soffermato sui criteri adottati in relazione alle donazioni, il contributo approfondisce la problematica tassabilità dei bonifici di fonte estera quali liberalità non formalizzate.

Territorial connecting criteria for inheritance and gift taxes

The article makes an overview of the current framework of territorial connecting criteria for inheritance taxes, by assessing the implications on the international and EU level. After having identified the criticalities linked with the expansive tendency of the condition for application of the tax, the Author accepts their partial justification and examines the remedies available both in treaty and domestic rules aimed at eliminating – or, at least, mitigating – double taxation, as well as their problematic implications. The article then faces the new European guidelines on cross-border inheritances cases and the CJEU’s relevant case law with reference to the deduction of passive elements within the inheritance, in the light of the principle of free movement of capital. After having described the criteria adopted for donations, the article analyses the possible taxation of foreign-sourced bank transfers as indirect liberalities.

1. Imposizione globale e principio di territorialità: la tassazione dei beni esteri dei soggetti residenti 1.1. L’estensione del presupposto territoriale tra contrasto all’evasione e fattispecie traslativa Nel disciplinare il presupposto territoriale dell’imposta sulle successioni e donazioni, l’art. 2, D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346 ricorre a criteri di tassazione analoghi a quelli valevoli ai fini delle imposte sui redditi. Invero, mentre con riferimento alle successioni relative a soggetti residenti nel territorio dello Stato italiano, la norma prevede la soggezione ad imposta di tutti i beni e diritti trasferiti ovunque localizzati – in ciò applicandosi il noto world wide principle – dall’altro lato, viceversa, la disposizione stabilisce che qualora il de cuius sia residente all’estero, l’imposta è dovuta in relazione ai soli beni e diritti trasferiti che risultino “esistenti” nel nostro Paese, in base al principio di territorialità dell’imposizione. Come osservato da autorevole dottrina [1], questa impostazione risulta confermativa della disciplina introdotta con la riforma fiscale degli anni ’70, allorché il legislatore aveva abbandonato, in materia, il criterio reale di territorialità in vigore sin dagli anni ’20 del secolo scorso [2] in favore di un sistema nel quale il tributo successorio era strutturato come prelievo “in uscita”, contraddicendo l’opinione dottrinale dominante che ne identificava il presupposto nell’ar­ricchimento del beneficiario, ma ricorrendo ad un criterio in parte coerente con la previsione di un’aliquota progressiva sul valore globale dell’asse ereditario netto; l’abrogazione di tale aliquota progressiva ad opera dell’art. 69, L. n. 342/2000, avrebbe fatto venir meno anche l’unica ragione giustificativa del criterio di territorialità adottato. La tensione verso un sistema di tassazione volto ad estendere il presupposto territoriale con (pur comprensibili) finalità antievasive – oltre che seguita solo pochi anni dopo da altri ordinamenti, come quello francese [3] – è stata criticata dalla dottrina anzitutto perché, applicando l’imposta a tutti i beni e diritti trasferiti, nonostante i medesimi si trovino all’estero, la disposizione attribuisce rilievo alle conseguenze patrimoniali della morte o della liberalità che si verifichino in un qualunque ordinamento giuridico diverso da quello italiano. In proposito, è stato sottolineato che il decesso costituisce il presupposto di una fattispecie di carattere traslativo solo perché tale evento, in un determinato sistema normativo, è considerato produttivo degli effetti di cui trattasi; di conseguenza, il legislatore italiano, nel momento in cui intende [continua..]

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