Rivista Trimestrale di Diritto TributarioISSN 2280-1332 / EISSN 2421-6801
G. Giappichelli Editore

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La competenza nel processo tributario: prevale la “comodità” del contribuente o quella dell'Agenzia delle Entrate? (di Federico Rasi)


 I criteri di ripartizione della competenza per territorio delle Commissioni tributarie sono stati messi in discussione dalla Corte costituzionale nella sent. n. 44/2016. In questa occasione, la Consulta, occupandosi di controversie aventi ad oggetto atti degli incaricati della riscossione di tributi locali, ha individuato il giudice competente a valutare la loro legittimità nella Commissione tributaria del luogo in cui si trova il contribuente o il bene oggetto di tassazione.

Tale criterio potrebbe però valere per una ben più ampia platea di giudizi. Il presente contributo analizza ulteriori casi potenzialmente critici, prestando particolare attenzione al contenzioso relativo agli atti del Centro Operativo di Pescara. Sono offerti così alcuni spunti per rimeditare la ripartizione della competenza per territorio nel processo tributario allo scopo di dare prevalenza alla “comodità” del contribuente, piuttosto che a quella dell’Agenzia delle Entrate.

Territorial competence in tax litigation: does the “comfort” of the taxpayer prevail over the one of the tax authorities?

The criteria for identifying the territorial competence of Tax Courts have been scrutinised by the Italian Constitutional Court (ICC) in decision n. 44/2016. In that occasion concerning litigations that involved tax collectors of local taxes, the ICC decided that the competent Tax Court shall be identified in the judge of the place in which either the taxpayer or the asset subject to tax is located.

Such criterion may find application in several cases. The present work examines other possible critical cases, paying special attention to tax litigation concerning notices of assessment issued by the Pescara Operational Centre. This would shed light on the main issues linked to the distribution of the territorial competence in tax litigation, with the aim of preferring the taxpayer’s “comfort” over the one of the tax authorities.

Corte cost., 3 marzo 2016, n. 44 – Pres. Criscuolo, Rel. Coraggio Commissioni tributarie provinciali – Competenza territoriale – Giudizi contro i concessionari del servizio di riscossione – Circoscrizione diversa dagli enti locali concedenti – Art. 4, D.Lgs. n. 546/1992 – Illegittimità costituzionale È costituzionalmente illegittimo l’art. 4, comma 1, D.Lgs. n. 546/1992 nella parte in cui prevede che le commissioni tributarie provinciali siano competenti per le controversie pro­poste nei confronti dei concessionari del servizio di riscossione che hanno sede nella loro circoscrizione, anche nell’ipotesi in cui tale sede appartenga ad una circoscrizione diversa da quella degli enti locali concedenti. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO (Omissis) – La Commissione tributaria provinciale di Cremona, con due ordinanze di identico tenore, emesse in data 10 novembre 2014, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, per violazione degli artt. 24 e 97 della Costituzione, dell’art. 4 (rectius: art. 4, comma 1) del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell’art. 30 della L. 30 dicembre 1991, n. 413), nella parte in cui prevede che le commissioni tributarie provinciali sono competenti per le controversie proposte nei confronti dei concessionari del servizio riscossione che hanno sede nella loro circoscrizione anche nel caso in cui tale sede appartenga ad una circoscrizione diversa da quella degli enti locali concedenti. (Omissis) MOTIVI DELLA DECISIONE – Con due ordinanze di identico contenuto la Commissione tributariaprovinciale di Cremona ha sollevato, per violazione degli artt. 24 e 97 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 4 (rectius: art. 4, comma 1) del D.Lgs. 31dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell’art. 30 della L. 30 dicembre 1991, n. 413), nella parte in cui prevede che le commissioni tributarie provinciali sono competenti per le controversie proposte nei confronti dei concessionari del servizio di riscossione che hanno sede nella loro circoscrizione anche nel caso in cui tale sede ricada in una circoscrizione diversa da quella in cui ricade la sede dell’ente locale concedente. (Omissis) A parere del giudice rimettente la norma censurata violerebbe l’art. 24 Cost., in quanto, nell’ipotesi in cui il concessionario abbia sede in un luogo significativamente distante da quello in cui ha sede l’ente impositore, il contribuente si vedrebbe costretto a instaurare un giudizio in un luogo lontano da quello ove è ubicato l’immobile censito dall’ente impositore. (Omissis) La frattura del rapporto territoriale tra ente pubblico e contribuente produrrebbe, altresì, la [continua..]

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