Rivista Trimestrale di Diritto TributarioISSN 2280-1332 / EISSN 2421-6801
G. Giappichelli Editore

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Spunti di riflessione sulla possibile introduzione di aliquote iva ridotte per beni e servizi (di Susanna Cannizzaro)


Si afferma ormai da tempo, soprattutto a livello europeo, che attraverso lo strumento fiscale si potrebbero efficacemente perseguire gli obiettivi di tutela ambientale. La determinazione di un prelievo differenziato, per l’IVA in particolare, a favore dei prodotti e dei servizi “verdi” potrebbe risultare funzionale all’espansione del relativo mercato. Il lavoro fornisce un contributo per l’esame delle prospettive in quest’ambito.

Remarks on the possible introduction of reduced vat rates for

From a long time, especially at European level, scholars have stressed that taxes may be an ideal tool for effectively pursue the goals of environmental protection. The introduction of a differentiated levy, in particular for VAT, in favor of “green” products and services may be considered functional to stimulate to the expansion of their market. The paper represents a contribution to the analysis of future perspectives in this field.

1. La tutela dell’ambiente e la sua rilevanza sociale nella dimensione interna ed europea Negli studi condotti sul tema e nella legislazione, si è gradualmente affermata l’autonomia e la centralità del bene ambiente come autonomo oggetto di tutela ed è stata riconosciuta la sua dignità di valore costituzionale. La giurisprudenza della Consulta, nel tempo, si è evoluta verso un’impostazione in base alla quale l’ambiente costituirebbe un bene giuridico unitario oggetto di specifici istituti e discipline tutte riconducibili al perseguimento di un solo interesse, rilevante a livello ordinamentale, con la conseguente connotazione trasversale del tema e la necessità di un approccio multidisciplinare ad esso [1]. Secondo un’impostazione che si condivide, la rilevanza costituzionale del bene ambiente e la necessità che ad esso venga apprestata tutela dovrebbe ricavarsi dal principio fondamentale di solidarietà sancito dall’art. 2 Cost. Chi assume che tra i doveri di solidarietà possa annoverarsi anche quello ambientale afferma l’esistenza di un diritto oggettivo inteso come insieme di prescrizioni, comprese nei vari rami del diritto, che definiscono i comportamenti doverosi di solidarietà ambientale [2]. Un tale approccio consente anche la collocazione del richiamato dovere di solidarietà ambientale in posizione di specificità e di autonomia rispetto ad altri doveri di natura economica o sociale. In assenza del primo, infatti, i secondi finirebbero per fallire lo scopo costituzionale loro assegnato, posto che l’integrità dell’ambiente si pone quale presupposto del vivere delle relazioni e della stessa esistenza tanto della collettività in cui la solidarietà si esplica, quanto dei singoli membri di essa. In base a questa tesi l’adempimento dei doveri di solidarietà ambientale costituirebbe un presupposto per la realizzazione del programma costituzionale relativo allo sviluppo della persona umana. La tutela da apprestare non dovrebbe, dunque, rivolgersi alla sola natura e al suo equilibrio ecologico, ma all’intero ambiente di vita dell’uomo al fine di preservare le sue possibilità di sviluppo economico e personale. L’assetto costituzionale testimonia l’apprez­zamento unitario dei beni ambientali, paesaggistici e culturali, in specie ove impone la tutela congiunta dell’ambiente, dell’eco­sistema e dei beni culturali (art. 117, lett. s). Nella prospettiva delineata, l’orientamento classico, che configura il rapporto tra uomo e ambiente in termini di diritto soggettivo, appare recessivo, mentre emerge il carattere doveroso della funzione di tutela di un “bene comune” da parte di tutti i soggetti dell’ordinamento, tanto pubblici che privati [3]. Spunti in questo [continua..]

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