Rivista Trimestrale di Diritto TributarioISSN 2280-1332 / EISSN 2421-6801
G. Giappichelli Editore

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Il sistema dei reati tributari e le violazioni dipendenti da (di Pier Luca Cardella)


Nel sistema dei reati tributari le violazioni determinate da condizioni di obiettiva incertezza circa la portata e l’ambito di applicazione della norma, in linea con quanto accade sul fronte delle sanzioni amministrative, non sono punibili. Particolare attenzione meritano, in questa prospettiva, le questioni che l’art. 15, D.Lgs. n. 74/2000 pone sia sul piano del rapporto con la disposizione comune recata, in materia di error juris, dall’art. 5 c.p. che su quello della compatibilità con un sistema, quello riformato all’alba del nuovo millennio, che in origine prevedeva esclusivamente fattispecie delittuose sanzionate a titolo di dolo specifico. Analoga considerazione merita l’indivi­duazione delle condizioni di obiettiva incertezza che, in assenza di una significativa casistica applicativa, assumono forza scusante.

The criminal tax system and infringements caused by

In the system of tax crimes, violations caused by objective conditions of uncertainty on the range and the field of application of the rule, in line with what happens on the side of the tax administrative penalties, shall not be punished. In this perspective, the paper dedicates a particular attention to the issues that Art. 15, Legislative Decree no. 74/2000 addresses both in relation with the general principle of Art. 5 Criminal Code (so-called error juris) and in relation with a system, introduced at the beginning of the new millennium, that initially provided exclusively crimes involving the specific intentionality of evading taxes. A similar remark will be developed on the identification of the objective conditions of uncertainty that, in absence of a significant application, shall gain excusing relevance.

1. Premessa La fisiologica instabilità dell’ordinamento tributario dovuta al fatto che il tributo costituisce uno dei più efficaci strumenti di politica economica, l’esse­re l’ordinamento medesimo un ordinamento di secondo grado, che si innesta cioè in aree già giuridicizzate, le scelte operate da un Parlamento sempre più rinunciatario, che spesso delega “in bianco” l’esecutivo nella confezione della disciplina dell’entrata tributaria senza individuare adeguati princìpi e criteri direttivi, la moltiplicazione dei livelli normativi ed il passaggio dal principio di gerarchia delle fonti a quello di competenza rendono necessaria, quasi a mo’ di coessenziale correttivo, la previsione, sul piano della risposta sanzionatoria alle condotte illecite, di misure volte ad escludere la punibilità del soggetto cui sono imputabili violazioni determinate da condizioni di obiettiva incertezza circa la portata e l’ambito di applicazione della norma tributaria [1]. Misure che, com’è noto, sono conosciute sia dal sistema sanzionatorio am­ministrativo che dal sistema repressivo penale. Guardando al primo, viene innanzi tutto in rilievo l’art. 8, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, il quale, riproducendo una disposizione di vecchio conio [2], stabilisce che «la commissione tributaria dichiara non applicabili le sanzioni non penali previste dalle leggi tributarie quando la violazione è giustificata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applica­zione delle disposizioni alle quali si riferisce» [3]. A tale previsione si affianca, nell’ambito della disciplina generale delle san­zioni amministrative, il comma 2 dell’art. 6, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, che, dando attuazione alla delega di cui all’art. 3, comma 133, lett. d), della L. 23 dicembre 1996, n. 662 [4], esclude la punibilità del trasgressore quando la violazione è «determinata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferiscono». In ambito penale è, invece, l’art. 15, D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, a prevedere che, «al di fuori dei casi in cui la punibilità è esclusa a norma dell’articolo 47, terzo comma, del codice penale, non danno luogo a fatti punibili [...] le violazioni di norme tributarie dipendenti da obiettive condizioni di incertezza sulla loro portata e sul loro ambito di applicazione» [5]-[6]. Comune è nelle richiamate disposizioni la matrice ispiratrice e pressoché identico è il riferimento alle condizioni di obiettiva incertezza sicché può convenirsi con quanti ritengono che, a seguito delle scelte compiute in sede di ste­sura del D.Lgs. n. 74/2000, si è [continua..]

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