Rivista Trimestrale di Diritto TributarioISSN 2280-1332 / EISSN 2421-6801
G. Giappichelli Editore

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La responsabilità dei soci per l'obbligazione d'imposta della società estinta (di Luigi P. Murciano)


Le Sezioni Unite della Cassazione hanno riaffermato il principio per cui la cancellazione della società dal registro delle imprese ne determina l’estinzione. Hanno chiarito, però, che l’estinzione dell’ente non determina quella delle obbligazioni ad esso facente capo, ma apre una vicenda successoria, assimilabile a quella mortis causa. Nella nota, si esaminano le conseguenze che l’interpretazione dell’art. 2495 c.c. proposta dalla Corte di Cassazione può produrre sulla limitazione della responsabilità, propria delle società di capitali, e sul rapporto tributario e si propone una ricostruzione della norma fondata sulla valorizzazione dell’abuso dello schermo societario, del beneficio economico del socio e dell’art. 53 Cost.

Shareholders'tax liability for the obligations of the ceased company

The Grand Chamber of the Italian Supreme Court (ISC) has confirmed the principle according to which the removal of a company from the register determines its extinction, but it makes clear that such extinction does not determine also the extinction of all its obligations, opening a procedure similar to the mortis causa succession. This comment focuses on the consequences that the interpretation of Art. 2495 Civil Code proposed by the ISC may have on the limited liability of corporations and on tax obligations, and it proposes a reading of the provision based on the abuse of corporate veil, on the shareholder’s economical benefice and on Art. 53 of the Constitution.

1. La tesi successoria delle Sezioni Unite e il “nodo” dell’art. 2495 c.c. sulla responsabilità dei soci in generale Con la sentenza che si annota, le Sezioni Unite della Cassazione sono tornate sulla vexata quaestio degli effetti che la cancellazione delle società di capitali dal registro delle imprese può determinare, nel sistema tratteggiato dal novellato art. 2495 c.c. [1]. Il Collegio ha tenuto fermo il principio affermato nelle sentenze nn. 4060, 4061 e 4062/2010, per il quale dalla cancellazione dal registro delle imprese segue, necessariamente ed irrevocabilmente, l’estinzione dell’ente. Ha precisato, però, che da tale estinzione non può derivare quella dei rapporti della società, bensì l’apertura di una vicenda successoria. Pertanto, al suo verificarsi, la titolarità di quelle situazioni giuridiche viene trasferita ai soci, che, nel caso in cui siano debitorie, ne rispondono nei limiti delle utilità loro assegnate col bilancio di liquidazione; quando, invece, siano creditorie, possono disporne soltanto alla condizione di non averle previamente rinunciate. Secondo i giudici questa conclusione s’impone come necessaria per evitare che la scelta – unilaterale – dei soggetti che hanno utilizzato lo strumento societario per realizzare proprie utilità economiche possa pregiudicare terzi creditori, privi del potere di interdirla. Conclusione che sarebbe legittimata, del resto, anche dalla considerazione che l’attribuzione di personalità giuridica ad un ente è una mera fictio iuris, funzionale alla realizzazione degli interessi individuali delle persone, fisiche o giuridiche, che nell’ente me­desimo convengono e che, pertanto, ben può accettarsi che le obbligazioni sorte in capo ad esso si trasferiscano a chi è l’effettivo portatore degli interessi, conservando, tali obbligazioni, “la propria causa e la propria originaria natura giuridica”. Si tratta, dunque, di arresto importante, che scioglie il nodo intrecciato dalla riforma civilistica del 2003 attraverso, da un lato, l’imputazione ai singoli soci degli interessi economici riferibili, in prima battuta, alla società; e, dall’altro, l’ipostatizzazione delle logiche successorie; logiche che fondano un meccanismo automatico di traslazione della responsabilità, idoneo a salvare, ad un tempo, l’estinzione della persona giuridica e la sopravvivenza delle situazioni giuridiche di cui essa era titolare. L’esigenza che s’intende soddisfare con questa ricostruzione è condivisibile: elevare, con l’affermazione di una responsabilità diretta dei soci, un baluardo contro possibili forme di abuso del novellato regime, bensì volto a garantire la certezza dei rapporti giuridici, ma senz’altro utilizzabile [continua..]

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