Rivista Trimestrale di Diritto TributarioISSN 2280-1332 / EISSN 2421-6801
G. Giappichelli Editore

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La 'fiscalità' dei certificati verdi tra natura e forme di circolazione (di Paolo Barabino)


Il legislatore, nell’ottica della tutela ambientale, ha imposto l’obbligo ai produttori di energia di generare almeno una quota di essa da fonti rinnovabili, prevedendo altresì, quale alternativo adempimento, l’acquisizione dei certificati verdi. L’ar­ticolo indaga sulla possibile natura tributaria del suddetto obbligo, e su quella del bene “certificato verde”, muovendosi tra le nozioni di tributo, agevolazione e aiuto di Stato. Una particolare chiave di lettura tramite i concetti di gratuità, onerosità, corrispettività e liberalità consentirà di evidenziare le caratteristiche (e le conseguenze) del momento circolatorio del certificato verde.

'Taxation' of green certificates between nature and forms of circulation

The legislator, with the aim of protecting the environment, has imposed to energy producers the obligation to generate at least a portion of energy from renewable sources or, alternatively, the acquisition of green certificates. The paper investigates the possible tax nature of such obligation and of the “green certificate”, moving among notions of tax, tax relief and State aid. A peculiar reading through the concepts of gratuity, burdensomeness, valuable consideration and liberality will highlight the requirements (and the consequences) of the circulation of the green certificate.

1. Introduzione: la natura dei certificati verdi e la tutela ambientale I certificati verdi rappresentano uno strumento ideato dal legislatore per incentivare la produzione di energia rinnovabile, attraverso la creazione di un mercato in cui l’intervento normativo risulta essere istitutivo e non (solo) regolamentare [1]. Tale esperienza funzionale alla tutela ambientale, di origine internazionale e comunitaria [2], vede l’operatore economico produttore di energia, da un lato, destinatario di divieti e sanzioni e, dall’altro lato, attore consapevole nel preservare l’ambiente tramite la gestione dei suddetti strumenti giuridici di regolazione [3]. Il sistema dei certificati verdi contempla, sia un obbligo legislativo che impone ai produttori [4] di energia di immettere nella rete un determinato quantitativo di energia prodotta da fonti rinnovabili, sia la possibilità di adempiere (al suddetto obbligo) tramite l’acquisto dei certificati verdi rappresentanti la quota equivalente generata da produttori di energia verde. Il Gestore del Servizio Elettrico può “ritirare” [5] i certificati verdi e corrispondere al possessore una somma determinata. L’imprenditore dovrà effettuare una scelta tra la diretta produzione di energia rinnovabile investendo in nuovi impianti, ovvero l’acquisto dei certificati verdi da produttori non tradizionali. Il meccanismo mostra una doppia struttura dei certificati verdi: da un lato, un obbligo provvisto di sanzione, da altro lato, i diritti trasferibili che consentono di simulare il meccanismo di mercato sotto il controllo pubblico [6]. In ambito giuridico individuare una definizione di certificato verde che esprima appieno la natura di quest’ultimo, non risulta essere un esercizio del tutto agevole, in considerazione delle differenti caratteristiche che lo distinguono [7]. Anche per le similari quote di emissione di gas serra (EU ETS) istituite in Italia in attuazione della Direttiva Emissions Trading2003/87/CE, si è verificata la medesima difficoltà di qualificazione delle rispettive quote: “biens meubles incorporels” è la definizione legislativa presente nell’ordinamento francese, a differenza di quello italiano, ove gli interpreti del diritto si muovono dalla nozione di concessione amministrativa a quella di strumento finanziario [8]. In linea generale, i certificati verdi sono collocabili all’interno di una nozione ampia di bene giuridico [9]. Più nello specifico, escludendo le ipotesi di assimilazione ai titoli di credito atipici (stante la non astrazione e la non autonomia tra possessore del titolo e dante causa), ai titoli impropri (dato che le parti tra le quali circola il certificato verde non devono provare la legittimazione a pretendere la prestazione), ai titoli di legittimazione (i [continua..]

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