Rivista Trimestrale di Diritto TributarioISSN 2280-1332 / EISSN 2421-6801
G. Giappichelli Editore

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La motivazione degli atti impositivi tra forma e sostanza, principi europei e valori costituzionali (di Christian Califano)


Il saggio, prendendo spunto anche da alcuni recenti scritti di Autori europei, contiene un commento, in chiave critica e ricostruttiva, sull’istituto della motivazione. Il tema viene sviluppato attraverso una riflessione che inquadra la motivazione come elemento idoneo a consentire sia un vaglio sulla legittimità e la trasparenza del procedimento, anche a fini di controllo interno all’amministrazione, sia un controllo sul piano giurisdizionale. In tale prospettiva emerge il carattere di polidimensionalità della motivazione e lo stretto collegamento che intercorre tra istruttoria, contenuto motivo dell’atto e prova nel processo. Sul tema emergono importanti punti di contatto nei sistemi tributari di alcuni Stati membri dell’UE.

Motivation of tax acts between form and substance, european principles and constitutional values

This paper, inspired by some recent essays, even international, analyzes critically the motivation of tax acts. The theme focuses motivation as evidence to allow both a screen on the legality and transparency of proceedings, in order to guarantee an internal audit of administration, and a judicial review. In this perspective, both the nature of “multidimensionality” of motivation and the closed link between investigation, the content of the act and therefore evidence in the case, have come to light. On the subject come out important points of contact in tax systems of some Member States of EU.

1. Il ruolo della motivazione nell’esperienza europea Alcuni recenti scritti di Autori europei [1], hanno nuovamente acceso il dibattito, peraltro mai sopito, circa il ruolo della motivazione quale espressione del modo di intendere l’attività amministrativa. Nelle dinamiche impositive, ciò è avvenuto, nel tempo e nelle diverse esperienze degli altri ordinamenti, attraverso ricostruzioni differenti e con risultati alterni. Per quanto riguarda l’esperienza belga, è indicativo osservare che in tale ordinamento (come in quello italiano) negli anni novanta Legislatore ha sentito l’esigenza di recepire, in una legge sul procedimento amministrativo, i principi generali di buona amministrazione, in modo tale da indurre l’Am­ministrazione finanziaria ad un processo decisionale più attento che consentisse, allo stesso tempo, un controllo più efficace sull’azione amministrativa sia da parte dei contribuenti, sia in sede giurisdizionale [2]. Non meno importante, l’esplicita previsione secondo cui laddove una disposizione espressa prevede un obbligo di motivazione più rigoroso rispetto a quanto previsto dalla legge generale sugli atti amministrativi, essa deve trovare applicazione imponendo all’amministrazione obblighi più stingenti [3]. Anche nell’ordinamento spagnolo, l’obbligo di motivazione degli atti di natura fiscale ha avuto un riconoscimento espresso all’interno del “codice fiscale”, ove ha trovato una collocazione stabile in ragione dell’esigenza, per il contribuente, di individuare e comprendere le ragioni ed i fondamenti che hanno condotto l’amministrazione ad agire; l’istituto della motivazione, nella dilettica tra forma e contenuto, ha trovato una qualificazione in Spagna come “condizione essenziale” della funzione amministrativa [4]. In ambito europeo, le garanzie in tema di procedimento [5] sono oggi contenute nell’art. 296, comma 2, TFUE [6] e dall’art. 41, n. 2, lett. C), della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea [7]; in entrambe tali disposizioni, è previsto l’obbligo di motivazione degli atti, che rientra tra i principi che han­no avuto specifico rilievo ed ampio riconoscimento nella giurisprudenza comunitaria. La Corte di Giustizia ha chiarito che la motivazione è necessaria non solo per consentire agli interessati di conoscere la giustificazione della misura a­dottata al fine di tutelare i loro diritti, ma anche per consentire al giudice di esercitare il suo controllo [8]. È comunque indicativo notare come la giurisprudenza comunitaria abbia graduato nelle sue sentenze il contenuto della motivazione a seconda del­l’ampiezza del potere discrezionale utilizzato dall’amministrazione ed alle risultanze [continua..]

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