<p>Le nuove sanzioni tributarie - Lattanzi</p>
Rivista Trimestrale di Diritto TributarioISSN 2280-1332 / EISSN 2421-6801
G. Giappichelli Editore

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In tema di agevolazioni fiscali per la mediazione civile e commerciale (di Ludovico Nicòtina)


 La legge delega n. 69/2009 ha previsto la concessione di forme di agevolazione fiscale al fine di favorire l’affermazione del nuovo istituto della mediazione, una scelta che, tuttavia, deve restare entro i limiti di una ragionevole e razionale com­pressione delle ragioni erariali. Il quadro normativo di riferimento, riconducibile al D.Lgs. n. 28/2010 e al D.M. n. 180/2010, deve essere posto in relazione alla normativa fiscale riguardante le imposte coinvolte nelle scelte operate. Le agevolazioni concesse potrebbero, infatti essere utilizzate impropriamente a scopi elusivi, realizzando nuove forme di abuso del diritto fiscale. I temi oggetto di approfondimento riguardano, dunque, il corretto inquadramento delle agevolazioni fiscali, previste dal D.Lgs. n. 28/2010 all’art. 17, commi 2 e 3, riguardo all’imposta di bollo e a quella di registro, e all’art. 20, riguardo al credito d’imposta, cui si aggiunge l’approfondimento di talune problematiche di contorno, relative agli aspetti fiscali della mediazione civile e commerciale.

Reflections on tax incentives in order to promote mediation in civil matters

Delegation Law No. 69/2009 provides for the possibility to accord forms of tax relief in order to increase the application field of this new legal institution in civil matters. It is worth underlining that also in this case the limits of a reasonable and rational compression of tax reasons can not be derogated. The framework is based on both Legislative Decree No. 28/2010 and Ministerial Decree No. 180/2010.

This framework has to be related to the tax laws provisions concerning taxes involved in mediation acts. This is due to the possible taxpayer misuse of the tax relief, which could lead to new forms of tax law abuse.

The topics examined in this article take into account these tax reductions, provided by Art. 17 of Legislative Decree No. 28/2010, paragraphs 2 and 3, relating to stamp duty and registration fees, and by Art. 20, relating to the tax credit. Besides some other problems arising from the tax aspects of civil and commercial mediation are treated.

1. Considerazioni introduttive Trattando delle agevolazioni fiscali [1], previste dal D.Lgs. n. 28/2010, va subito premesso che esse non si estendono all’IVA, corrisposta sulle prestazioni rese dall’Organismo di mediazione oppure dal mediatore designato. Le “facilitazioni”, infatti, vogliono favorire esclusivamente le parti in lite ed hanno lo scopo precipuo di attrarre i soggetti in contesa, esortandoli a pri­vilegiare la mediazione piuttosto che ricorrere alla soluzione contenziosa giurisdizionale. In altri termini, gli assetti fiscali, predisposti nei confronti della mediazione civile, sono determinati dalla palese volontà legislativa di incentivare il ricorso allo strumento, attuando l’obiettivo della deflazione del contenzioso giudiziale e incoraggiando le parti alla conciliazione [2]. Quanto affermato si ricava dall’intero arco delle disposizioni in materia di mediazione, a cominciare dall’art. 4, ult. comma, D.Lgs. n. 28/2010, laddove si dispone l’obbligo dell’avvocato di informare il “cliente”, al momento del conferimento dell’incarico per la proposizione del giudizio, sulle agevolazioni fiscali concessegli ove preferisse ricorrere alla mediazione [3]. In questa disposizione, pertanto, il legislatore dichiara l’intenzione di “avvantaggiare” i contendenti che preferiscono il procedimento di mediazione rispetto alla risoluzione giudiziale della lite e, a tal fine, si avvale della leva fiscale. I motivi sono molteplici, a partire dall’interesse pubblico alla riduzione del carico giudiziale ed al conseguente intento di evitare l’intasamento dell’amministrazione della giustizia [4]. Nel D.Lgs. n. 28/2010 vi sono, dunque, disposizioni fiscali che confermano la propensione legislativa per la mediazione e la rilevanza attribuitale anche rispetto all’interesse erariale. Secondo l’art. 20, comma 1, persino nelle ipotesi d’insuccesso della mediazione, le parti sono premiate solo per aver tentato questa modalità alternativa di risoluzione della lite, con un credito d’imposta, sia pure in misura ridotta rispetto a quello conseguibile in caso di fruttuoso esito della conciliazione [5]. In definitiva, comunque, si individuano tre principali “assetti” agevolativi che vanno esaminati separatamente e rispetto ai quali è opportuno condurre alcune riflessioni e precisazioni. L’uno riguarda l’esenzione da bollo e diritti, l’altro si riferisce all’imposta di registro e, l’ultimo, riguarda il credito d’im­posta corrispondente all’indennità versata ai mediatori. È utile, infine, segnalare che, nonostante quanto testé premesso in ordine al favor legislativo concesso alla mediazione e sotteso alle scelte agevolative in questione, queste ultime si [continua..]

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