Rivista Trimestrale di Diritto TributarioISSN 2280-1332 / EISSN 2421-6801
G. Giappichelli Editore

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Doppia imposizione internazionale e diritto dell'unione europea (di Stefano Dorigo)


La doppia imposizione costituisce, senza dubbio, un ostacolo alla circolazione dei fattori produttivi nel contesto dell’UE. Il rischio di subire un duplice prelievo può, infatti, dissuadere un soggetto dall’avvalersi delle libertà fondamentali. Nonostante ciò, la Corte di Giustizia non ha finora affermato l’esistenza di un generale divieto di doppia imposizione siccome contrario a tali libertà. La Commissione ha invece più volte richiamato l’attenzione degli Stati membri sulle distorsioni al sistema comune che l’esercizio non coordinato della potestà impositiva da parte di questi può realizzare. La contrarietà della doppia tassazione al diritto dell’Unione può, peraltro, essere affermato sulla base delle norme del Trattato che tutelano la proprietà, richiamando anche la giurisprudenza della CEDU. Non è detto, infine, che non sia lo stesso diritto internazionale generale ad influenzare il sistema europeo, mediante l’individuazio­ne di una norma consuetudinaria in via di formazione.

International double taxation and eu law

Double taxation represents a clear obstacle to the free circulation of economic factors within the EU. The risk to be subject to a double taxation could dissuade a person to exercise the fundamental freedoms of movement. Until now, the European Court of Justice has not recognized the existence of a general principle prohibiting double taxation. However, the European Commission has frequently highlighted the damages to the functioning of the common system that the uncoordinated taxation by two or more States is able to realize. The conflict between double taxation and EU law could probably be solved through the norms which guarantee the right of property, read in the light of the jurisprudence of the ECHR. Moreover, if one could recognize the progressive formation of a customary rule prohibiting double taxation, this should influence the attitude of the EU system.

1. Introduzione Il fenomeno della doppia imposizione internazionale deriva dalla convergenza delle pretese avanzate da due o più Stati rispetto ad una medesima fattispecie imponibile: un reddito prodotto dal cittadino o dal residente di uno Stato nel territorio di un altro Stato rappresenta, infatti, un fatto indice di capacità contributiva collegato sia all’uno (tramite il criterio della cittadinanza o della residenza) che all’altro (tramite il criterio della fonte), onde può sembrare giustificato in linea di principio che entrambi esercitino in via concorrente il proprio potere originario sottoponendo a tassazione, ciascuno per proprio conto e sulla base dei rispettivi criteri di collegamento, il reddito medesimo [1]. Problemi di tal genere, peraltro, sono rimasti a lungo meri esercizi teorici, vista la difficoltà che fino a tempi piuttosto recenti caratterizzava lo spostamento degli individui e dei fattori produttivi al di fuori dei confini nazionali [2]. Soltanto negli ultimi decenni il fenomeno ha attirato la riflessione di giuristi ed economisti, a causa del grande incremento nella mobilità delle persone e dei capitali e, quindi, della conseguente possibilità di produrre redditi in luoghi diversi e distanti dal proprio paese di residenza [3]. Questa situazione ha, quindi, comportato un più ampio dibattito intorno ai possibili rimedi esperibili al fine di sottrarre un operatore economico agli oneri, potenzialmente assai elevati, derivanti dal completo soddisfacimento delle pretese fi­scali avanzate da tutti gli Stati coinvolti. L’orientamento maggioritario sostiene l’impossibilità di reperire nel diritto internazionale generale un divieto alla doppia imposizione internazionale [4], dal momento che gli Stati, proprio in quanto enti autonomi e posti su un piano di parità internazionale, sarebbero liberi di sottoporre a tassazione tutti i fatti economici con i quali presentano un certo grado di collegamento, senza che a ciò possa ostare l’esercizio di una concorrente potestà da parte di un diverso Stato [5]. Gli interessi patrimoniali dell’individuo sottoposto al duplice prelievo sono dunque soccombenti nei confronti del potere sovrano di ciascuno Stato di stabilire e riscuotere le imposte su determinati fatti indice di capacità contributiva. Ciò con l’unico limite, salva la previsione di misure normative interne, della stipulazione di convenzioni internazionali tra­mite le quali due o più Stati stabiliscono regole uniformi di tassazione di determinati fatti economici, proprio al fine di evitare che essi possano andare soggetti ad una doppia imposizione. Effettivamente, la prassi delle convenzioni bilaterali si va sempre più diffondendo, offrendo in tal modo agli operatori economici uno strumento per sottrarsi alle conseguenze [continua..]

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