Rivista Trimestrale di Diritto TributarioISSN 2280-1332 / EISSN 2421-6801
G. Giappichelli Editore

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La 'trasparenza per presunzione' delle società a ristretaa base proprietaria: l'attendibilità della presunzione ed il problema della qualificazione del reddito (di Federico Rasi)


Un consolidato orientamento giurisprudenziale imputa per trasparenza ai soci delle società di capitali a ristretta base proprietaria (ovverosia quelle società composte da un numero ridotto di partecipanti tipicamente, ma non necessariamente, legati tra loro da vincoli di tipo familiare) eventuali maggiori redditi ac­certati in capo alla società stessa. In questo modo l’Agenzia delle Entrate, muovendo da una “presunzione di distribuzione” di utili non contabilizzati e accertati in capo alla società (ma non rinvenuti nei suoi conti) applica in via presuntiva lo schema della trasparenza. Questa prassi pone una serie di problemi di ordine sostanziale e di ordine processuale.

Ad avviso di chi scrive il metodo applicato dall’Agenzia delle Entrate solleva non poche criticità. Anziché applicare per presunzione la trasparenza sarebbe meglio tornare ad applicare una presunzione di distribuzione dei maggiori redditi accertati in capo alla società da tassare presso di questa. Processualmente ne deriverebbe la possibilità di ricorrere all’istituto della sospensione di cui all’art. 295 c.p.c.

The 'transparency for presumption' of narrow base ownership companies: the reliability of the presumption and the problem of the qualification of income

According to a well-established case law the higher income assessed against a company with restricted stock (i.e. companies with a low number of participants usually, but not necessarily, linked by family connections) shall be attributed to the shareholders. In this manner the Italian Tax Authorities, by relying on a “presumption of distribution” of profits not recorded in the accounting books and assessed at the company level (but not found in its accounts), applies presumptively the look-through approach. This method raises several substantive and procedural issues.

The author is very critical towards such assessment method applied by the Italian Tax Authorities. Instead of applying the transparency for presumption, it is preferable going back to apply a presumption of distribution of higher profits assessed against the company and taxable in the hands of the latter. From a procedural perspective, this scenario would allow the taxpayer to benefit from the suspension regime according to Art. 295 of the civil procedure code.

1. Considerazioni introduttive Sulla base di un consolidato orientamento giurisprudenziale [1], con l’espres­sione “trasparenza per presunzione” si suole designare l’applicazione del­l’istituto della c.d. “trasparenza fiscale” ai soci delle società di capitali a ristretta base proprietaria (composte da un numero ridotto di partecipanti tipicamente, ma non necessariamente, legati tra loro da vincoli di tipo familiare) per la quota del maggior reddito accertato in capo alla società [2]. Di norma accade che l’Amministrazione Finanziaria accerti nei confronti di una società a responsabilità limitata, partecipata da un ristretto numero di soci, un maggior reddito il cui controvalore monetario, però, non viene rinvenuto presso la società stessa. L’Amministrazione Finanziaria presume allora che tale maggior reddito, pur in assenza di una formale delibera in tale senso, sia stato distribuito ai suddetti soci, in capo ai quali provvede a tassarlo integralmente per trasparenza. Operativamente essa notifica un avviso di accertamento in capo alla società con il quale determina il maggior imponibile. Tale maggior imponibile è, poi, imputato pro quota ai singoli soci mediante la notifica agli stessi di un avviso di accertamento; in tale avviso ai soci viene riferito un maggior reddito qualificato quale reddito di partecipazione (nonostante essi siano soci di società di capitali non trasparenti) e viene liquidata la maggior imposta da essi dovuta [3]. In questo modo l’Agenzia delle Entrate, muovendo da una “presunzione di distribuzione” di utili non contabilizzati e accertati in capo alla società (ma non rinvenuti nei suoi conti), applica in via presuntiva lo schema della trasparenza (c.d. “trasparenza per presunzione”). In sede contenziosa, dal fatto che sia la società, sia i soci (così come di regola avviene nelle società di persone) sono destinatari di autonomi avvisi di accertamento deriva che ciascuno impugnerà i rispettivi avvisi di accertamento, instaurando separati procedimenti che potrebbero eventualmente avere esiti tra loro differenti. La legittimità di questo modus operandi risulta costantemente riconosciuta dalla Corte di Cassazione [4]; tuttavia, esso non va esente da critiche e lascia aperte alcune questioni non solo sotto il profilo sostanziale, ma anche sotto quello procedurale. Da quest’ultimo punto di vista si sta profilando nella giurisprudenza della Cassazione un contrasto. Per alcune sentenze [5], lo strumento più opportuno per evitare un possibile contrasto di giudicati è la sospensione processuale, ex art. 295 c.p.c., del procedimento avente ad oggetto il maggior reddito dei soci, in attesa della definizione del procedimento avente ad oggetto [continua..]

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