Rivista Trimestrale di Diritto TributarioISSN 2280-1332 / EISSN 2421-6801
G. Giappichelli Editore

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Note in tema di incertezza normativa oggettiva e ignoranza inevitabile (di Leda Rita Corrado)


La Corte di Cassazione, risolvendo una controversia concernente l’inapplicabili­tà delle sanzioni amministrative per incertezza normativa oggettiva, chiarisce i confini dell’istituto e ne individua alcuni indici rivelatori. L’arresto si muove nel solco già tracciato dalla giurisprudenza di legittimità: nonostante ciò, il tema trattato rimane di stretta attualità e riveste un notevole rilievo pratico, come dimostrano le più recenti prese di posizione della Suprema Corte in materia di sanzionabilità delle condotte elusive. Illustrato il contenuto della pronuncia, si cercherà di approfondirne due specifici profili, riguardanti, da un lato, il riconoscimento del potere di disapplicazione delle sanzioni amministrative in capo al solo giudice tributario e, dall’altro, la contrapposizione dell’incertezza normativa oggettiva all’ignoranza incolpevole del diritto, analizzando le due figure alla luce dei principi di diritto punitivo e ipotizzandone la riconduzione alla categoria concettuale unitaria dell’errore di diritto per oggettiva impossibilità di conoscenza del precetto.

Remarks on objective regulatory uncertainty and inevitable ignorance

The Italian Supreme Court (ISC), resolving a dispute concerning the inapplicability of administrative penalties for objective regulatory uncertainty, clarifies the boundaries of the institute and identifies some of its revealing factors. The decision moves along the line already traced by the case law: however, the subject matter is very current and plays a considerable practical importance, as evidenced by the most recent positions taken by the Supreme Court with regard to the applicability of penalties in cases of tax avoidance. After a review of the content of the decision, the note will try to deepen two specific issues: first, the exclusive role of tax courts to disapply administrative penalties; second, the contrast between objective regulatory uncertainty and not culpable ignorance of law. The two figures will be analyzed in the light of the principles of punitive law and reconciled under the conceptual category of error of law induced by the impossibility to have knowledge of the rule

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Cass., sez. trib., 23 marzo 2012, n. 4685 – Pres. Cicala, Rel. Chindemi Tributi – Violazioni – Sanzioni amministrative tributarie – Incertezza normativa obiettiva – Nozione – Accertamento – IVA – Ambito di applicazione – Terreno edificabile. In tema di sanzioni amministrative per violazione di norme tributarie, per «incertezza normativa oggettiva tributaria», quale causa di esclusione del contribuente da responsabilità, deve intendersi la situazione giuridica oggettiva che si crea nella normazione per effetto dell’azione di tutti i formanti del diritto, tra i quali, in primo luogo, ma non esclusivamente, la produzione normativa, e che è caratterizzata dall’impossibilità, esistente in sé ed accertata dal giudice, d’individuare con sicurezza ed univocamente, al termine di un procedimento interpretativo metodicamente corretto, la norma giuridica sotto la quale effettuare la sussunzione di un caso di specie. FATTO Con sentenza n. 53/19/2009 depositata il 21/9/2009, la Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza di primo grado che, sul ricorso della società agricola eredi M.E., C.M.C., C.M.C. e C.P., aveva confermato la legittimità del recupero dell’Iva, per l’anno 1997, relativa alla vendita di un terreno ritenuto di natura edificabile, rilevando come la società contribuente non avesse svolto, nell’anno in questione, alcuna attività agricola, dichiarando non dovute le sanzioni, stante l’incertezza in relazione alla applicazione della normativa di riferimento. L’Agenzia delle Entrate impugna la sentenza della Commissione Tributaria Regionale deducendo la violazione e falsa applicazione dell’art. 34, commi 3 e 4, D.P.R. n. 633/1972, all’epoca vigente, dell’art. 8, D.Lgs. n. 546/1992, nonché dell’art. 6, comma 2, D.Lgs. n. 472/1997, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, censurando il capo della sentenza che aveva dichiarato non dovute le sanzioni in mancanza di una condizione di inevitabile incertezza sul contenuto, sull’oggetto e sui destinatari della norma tributaria. I contribuenti presentavano controricorso proponendo ricorso incidentale affidato a due motivi: (omissis). Il ricorso è stato discusso alla pubblica udienza del 14 marzo 2012, in cui il P.G. ha concluso come in epigrafe. MOTIVI DELLA DECISIONE (Omissis) Va disatteso anche l’unico motivo del ricorso principale. La norma che prevede l’errore sulla «portata ed ambito applicativo» della norma tributaria quale causa di non punibilità, è riprodotta anche nell’art. 6, comma 2, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 (recante «Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni delle [continua..]

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