Rivista Trimestrale di Diritto TributarioISSN 2280-1332 / EISSN 2421-6801
G. Giappichelli Editore

indietro

stampa articolo indice fascicolo leggi articolo leggi fascicolo


Il ruolo dell'autorizzazione nell'attività istruttoria (di Anna Rita Ciarcia)


Nel corso dell’attività istruttoria sono in contrapposizione due opposti interessi, quello dell’amministrazione finanziaria ad acquisire prove fiscalmente rilevanti e quello del contribuente a non subire restrizione delle sue libertà fondamentali, prime fra tutte l’inviolabilità del domicilio e la riservatezza. In questo ambito si inserisce il provvedimento autorizzatorio. Il lavoro approfondisce le diverse forme di autorizzazione, nonché l’inutilizzabilità del materiale probatorio acquisito in caso di illegittimità o carenza di essa. Si analizza, poi, il particolare caso delle indagini finanziarie, per domandarsi, infine, se l’autorizzazione, in quanto atto istruttorio, possa essere autonomamente impugnato.

The role of the authorization in the preliminary activity

During the preliminary phase of the assessment, two are the concurrent interests: one of the tax administration to get relevant proof and that of the taxpayer not to suffer restriction of his/her fundamental freedoms, above all the guarantee of the domicile and the privacy. In this context the authorization measure is inserted. The article inquires the different forms of authorization, as well as the inadmissible evidence acquired in case of violation of law. Particular attention is reserved to the case of the tax investigations, to wonder if the authorization, as part of the assessment phase, could be appealed.

1. Premessa L’istruttoria è quella fase del procedimento volta all’accertamento dei fatti e dei presupposti del provvedimento e alle acquisizioni e valutazioni degli interessi implicati dall’esercizio del potere dell’amministrazione [1]. La decisione amministrativa, che verrà formalizzata nel provvedimento finale, prende progressivamente consistenza lungo tutto l’arco di svolgimento del procedimento, il quale serve proprio a chiarire gli aspetti problematici di natura giuridica e fattuale presenti del caso concreto [2]. Nella fase procedimentale sono presenti degli atti che precedono il provvedimento finale e pertanto devono ritenersi preparatori rispetto a quest’ul­timo. Tali atti esauriscono la loro portata giuridica nell’ambito del procedimento medesimo, in quanto esclusivamente funzionali all’emanazione del provvedimento. Nel procedimento tributario rientra tra gli atti preparatori il provvedimento di autorizzazione, di cui, ai sensi degli artt. 51 [3], comma 2, e 52 [4] del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (e artt. 32 e 33 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 [5] ai fini dell’imposte dirette), devono essere provvisti i verificatori al fine di procedere all’accesso, ispezione e verifica presso il contribuente. In base a tali previsioni normative, l’esistenza dell’atto autorizzatorio è pertanto condizione necessaria per la legittimità dell’attività di controllo [6]. L’autorizzazione, quindi, rappresenta un prima forma di tutela che adopera il legislatore tributario al fine di contemperare nella fase procedimentale l’interesse pubblico all’accesso presso il contribuente con quello attinente alla sfera personale dello stesso [7]. Infatti, gli atti ispettivi incidono, in particolare, nella sfera della libertà personale, in quella dell’intimità del domicilio e in quella, in generale, della riservatezza [8], tutti costituenti diritti inviolabili garantiti dalla Costituzione; pertanto devono esserci notevoli limitazioni ai poteri degli organi di polizia autorizzati, per legge, al compimento di atti coercitivi limitativi di tali diritti. Tuttavia dalla recente analisi giurisprudenziale, sia di merito che di legittimità, emerge che l’autorizzazione non sempre rappresenta una vera forma di garanzia per il contribuente anzi, talvolta, può essere viziata e, tale vizio, si rifletterà sul provvedimento finale. L’atto autorizzatorio come tutti gli atti endoprocedimentali, ha natura di atto amministrativo, in quanto, sebbene proveniente da una autorità giudiziaria, si inserisce, divenendone parte integrante, nel procedimento amministrativo di accertamento [9]. Per la dottrina amministrativa, gli atti endoprocedimentali, assolvono ad una funzione preparatoria rispetto all’emanazione [continua..]

» Per l'intero contenuto effettuare il login

inizio