Rivista Trimestrale di Diritto TributarioISSN 2280-1332 / EISSN 2421-6801
G. Giappichelli Editore

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Nuove prospettive nazionali in materia di rimborso IVA (di Rossella Miceli)


La pronuncia in esame apre nuove prospettive in materia di rimborso dei tributi IVA, in quanto impone allo Stato italiano di dare tutela al cedente/prestatore, nonostante siano spirati i termini per la rituale presentazione dell’istanza di rimborso. Si avvia in questo modo un cambiamento importante della disciplina nazionale del rimborso secondo i principi europei, che modifica assetti stabili e con­solidati del sistema interno. L’allineamento ai principi europei impone di tutelare l’ingiustificato arricchimento, qualificando quest’ultimo come causa di restituzione dei tributi. In questo modo, il divieto di ingiustificato arricchimento è destinato ad affiancare il principio di ripetizione dell’indebito ex art. 2033 c.c. nella tutela dei trasferimenti patrimoniali senza causa della materia tributaria.

New national perspectives on VAT refund

The present decision opens new perspectives on VAT refund, since it establishes that Italy shall offer legal remedies to the transferor/provider, notwithstanding the terms for asking the refund are expired. In this manner, the national discipline on refund makes a significant step toward European principles, which modifies stable and consolidated practices of the national system. The alignment to European principles implies a discipline of unjust enrichment, which constitutes a condition for tax refund. Therefore, the prohibition of unjust enrichment will work jointly with the principle of recovery of sums paid though not due provided by Art. 2033 of the Italian Civil Code in the field of unjust capital transfers in tax matters.

Corte di Giustizia UE, sez. III, 15 dicembre 2011, causa C-427/10 – Pres. Lenaerts, Rel. Arestis IVA – Recupero dell’imposta indebitamente versata – Normativa nazionale che prevede la possibilità di agire per la ripetizione dell’indebito dinanzi a organi giurisdizionali diversi, con termini differenti, a seconda che si tratti del committente oppure del prestatore di servizi – Possibilità per il committente di servizi di chiedere il rimborso dell’imposta al prestatore dopo che per quest’ultimo è spirato il termine per agire nei confronti dell’amministrazione finanziaria – Principio di effettività Il principio di effettività non osta ad una normativa nazionale in materia di ripetizione dell’indebito che prevede un termine di prescrizione per l’azione civilistica di ripeti­zione dell’indebito, esercitata dal committente di servizi nei confronti del prestatore di detti servizi (soggetto passivo dell’imposta sul valore aggiunto), più lungo rispetto al termine di decadenza previsto per l’azione di rimborso di diritto tributario, esercitata da detto pre­statore nei confronti dell’amministrazione finanziaria, ma tale soggetto passivo deve poter effettivamente agire per il rimborso dell’imposta nei confronti della predetta amministrazione. Quest’ultima condizione non è soddisfatta qualora l’applicazione di una normativa abbia la conseguenza di privare completamente il soggetto passivo del diritto di ottenere dall’amministrazione finanziaria il rimborso dell’imposta sul valore aggiunto non dovuta che egli stesso ha dovuto rimborsare al committente dei suoi servizi. (omissis) 1. La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dei principi di neutralità fiscale, di effettività e di non discriminazione relativamente al­l’imposta sul valore aggiunto (in prosieguo: l’«IVA»). 2. Tale domanda è stata presentata nell’ambito della controversia che vede oppostala Banca AntonianaPopolare Veneta SpA, incorporante la Banca Nazionale dell’A­gri­coltura SpA (in prosieguo: la «BAPV»), al Ministero dell’Economia e delle Finanze e all’Agenzia delle Entrate (in prosieguo, congiuntamente, l’«amministrazione finanziaria»), riguardo al rifiuto da parte di quest’ultima di rimborsare alla BAPV l’IVA non dovuta che aveva gravato sulle prestazioni di riscossione di contributi consortili da essa effettuate. Contesto normativo La normativa dell’Unione L’art. 2 della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE (omissis) L’art. 13, parte B, lett. d), punti 2 e 3, di tale direttiva (omissis) La normativa nazionale L’art. 10, n. 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, [continua..]

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