Rivista Trimestrale di Diritto TributarioISSN 2280-1332 / EISSN 2421-6801
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Exit taxes e diritto dell´Unione Europea: quale 'modello' compatibile? (di Valeria Russo)


Nella sentenza del 29 novembre 2011 (caso C-371/10), in tema di compatibilità delle exit taxes con il diritto comunitario, la Corte di Giustizia dell’UE ha sancito il principio per cui l’art. 49 TFUE non osta ad una normativa di uno Stato Membro, in base alla quale, a seguito del trasferimento della sede amministrativa effettiva di una società da uno Stato membro ad un altro, l’ammontare delle plusvalenze latenti relative agli elementi patrimoniali è determinato in via definitiva al­l’atto del trasferimento, allorquando la società cessa di percepire utili imponibili nello Stato di origine. A tal fine non rilevano le eventuali minusvalenze o plusvalenze realizzate successivamente. In ogni caso, il pagamento dell’imposta su tali plusvalenze deve essere differito al momento del realizzo delle stesse.

La principale criticità posta dalla sentenza in esame riguarda la compatibilità con la normativa comunitaria e, in particolare, con il principio di proporzionalità, del­la previsione di una garanzia bancaria a tutela del differimento dell’impo­si­zio­ne da parte dello Stato membro di origine. Il presente contributo analizza, infine, gli eventuali riflessi della sentenza sulla normativa italiana in tema di exit tax.

Exit taxes and EU law: which 'model' can be considered compatible?

With decision of November 29, 2011 (case C-371/10) on compatibility of exit taxes with EU law, the Court of Justice of the European Union established the principle that Art. 49 TFEU must be interpreted as not precluding legislation of a Member State under which the amount of tax on unrealised capital gains relating to a company’s assets is fixed definitively, without taking account of decreases or increases in value which may occur subsequently, at the time when the company, because of the transfer of its place of effective management to another Member State, ceases to obtain profits taxable in the former Member State.

In any case, the payment of the tax on capital gains shall be deferred at the time of their realisation. The main critical aspect of this decision concerns the compatibility with EU law – and, in particular, with the principle of proportionality – of the submission of the deferred payment of the tax to a bank guarantee in favour of the member State of origin. Finally, this article analyses the potential impact of the decision on the Italian discipline on exit taxation.

Corte di Giustizia UE, Grande Sezione, 29 novembre 2011, causa C-371/10 – Pres. Tizzano, Rel. Lenaerts Trasferimento della sede amministrativa effettiva di una società in uno Stato membro diverso da quello di sua costituzione – Libertà di stabilimento – Art. 49 TFUE – Tassazione delle plusvalenze latenti relative agli attivi di una società che effettua un trasferimento di sede tra Stati membri – Determinazione dell’im­por­to del prelievo al momento del trasferimento della sede – Riscossione immediata dell’imposta – Proporzionalità (Omissis) La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’art. 49 TFUE. 2. Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia trala National GridIndus BV (in prosieguo: la «National Grid Indus»), società di diritto olandese con sede sociale nei Paesi Bassi, e l’Inspecteur van de Belastingdienst Rijnmond/kan­toor Rotterdam (l’ispettore del servizio tributario Rijnmond/ufficio di Rotterdam; in prosieguo: l’«ispettore»), relativa alla tassazione delle plusvalenze latenti relative agli attivi di tale società in occasione del trasferimento nel Regno Unito della sua sede am­ministrativa effettiva. Contesto normativo Omissis I fatti all’origine della causa principale e le questioni pregiudiziali 10. La National Grid Indus è una società a responsabilità limitata di diritto olandese. Fino al 15 dicembre 2000 la sua sede amministrativa effettiva era nei Paesi Bassi. 11. Dal 10 giugno 1996 tale società è titolare di un credito di GBP 33 113 000 nei confronti della National Grid Company plc, società con sede nel Regno Unito. 12. In seguito all’aumento del cambio della sterlina britannica rispetto al fiorino olandese, su tale credito si è originato un profitto sul cambio non realizzato. Il 15 dicembre 2000 tale profitto sul cambio equivaleva a NLG 22 128 160. 13. In tale datala National GridIndus ha trasferito nel Regno Unito la propria sede amministrativa effettiva. Conformemente all’art. 2, n. 4, della Wet VPB, la National Grid Indus, essendo stata costituita secondo il diritto olandese, è rimasta in linea di principio soggetta ad imposizione nei Paesi Bassi senza alcuna limitazione. Tuttavia, ai sensi dell’art. 4, n. 3, della convenzione, che prevale sul diritto nazionale, la National Grid Indus, dopo il trasferimento della propria sede amministrativa effettiva, doveva essere considerata residente nel Regno Unito. Dato che dopo il trasferimento di sede la National Grid Indus non disponeva più di una stabile organizzazione nei Paesi Bassi ai sensi della convenzione, il diritto di tassare l’utile e i profitti in conto capitale [continua..]

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