Rivista Trimestrale di Diritto TributarioISSN 2280-1332 / EISSN 2421-6801
G. Giappichelli Editore

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Rilievi critici sull'orientamento della Cassazione a sezioni unite in tema di insinuazione dei crediti tributari al passivo fallimentare (di Michele Mauro)


 Nella sentenza in commento la Suprema Corte, a Sezioni Unite, ha sostenuto, in maniera sicuramente innovativa, la diretta legittimazione dell’Amministrazione finanziaria ai fini dell’insinuazione al passivo del fallimento, senza che sia necessaria la preventiva iscrizione a ruolo e la notifica della cartella al curatore. I giudici di legittimità hanno peraltro affermato che, in assenza di iscrizione a ruolo cen­surabile dinanzi al giudice tributario attraverso l’impugnazione della cartella di pagamento, le domande d’insinuazione provenienti dall’Erario e contestate dal curatore debbano essere escluse dallo stato passivo, atteso che al giudice fallimentare è precluso il sindacato in ordine alla fondatezza delle censure sollevate. Tale ricostruzione, non priva di pregi, non appare tuttavia condivisibile allorquando il curatore contesti la pretesa erariale. In questo caso, infatti, non sembra ammissibile l’esclusione dei crediti tributari dal passivo fallimentare senza alcun controllo giurisdizionale sulla loro legittimità.

Critical remarks on the decision of the Italian Supreme Court (Grand Chamber) concerning the lodgement of tax claims in the bankruptcy proceedings

In the analysed decision, the Italian Supreme Court (Grand Chamber) held in an innovative way the direct legitimisation of the Tax Authority for the lodgement of claims in the bankruptcy proceedings, without being necessary the previous registration in the tax roll and the notification of the tax collection notice to the bankruptcy trustee. The judges also held that, without registration in the tax roll that may be appealed before the tax court, the admission of tax claims that have been challenged by the bankruptcy trustee shall be dismissed, since the bankruptcy court cannot decide on the merits of such exceptions. This interpretation, although it presents certain positive aspects, is not acceptable in case the bankruptcy trustee challenges the tax claim. In this case, against the exclusion of tax claims from the bankruptcy proceedings there would not be any judicial review on their legitimacy.

Cass., sez. un., 15 marzo 2012, n. 4126 (udienza del 17 gennaio 2012) – Primo Pres. f.f. Preden; Rel. Piccininni Fallimento – Stato passivo – Formazione – Credito tributario – Iscrizione a ruolo – Cartella di pagamento – Notificazione – Necessità – Limiti – Agente della riscossione – Amministrazione finanziaria – Legittimazione – Sussiste. L’insinuazione al passivo fallimentare può essere proposta, alternativamente, sia dall’Agente della riscossione sia dall’Amministrazione finanziaria, la quale mantiene la titolarità del credito tributario. Qualora l’Amministrazione finanziaria presenti doman­da di ammissione allo stato passivo della procedura fallimentare, la stessa potrà essere proposta anche in assenza di preventiva iscrizione a ruolo del credito insinuato e di notifica al curatore della cartella di pagamento. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO – Con ricorso L. Fall., ex art. 101, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, unitamente all’Agenzia delle Entrate, proponeva istanza di ammissione al passivo del fallimento della ... s.r.l. per ... in privilegio e ... in chirografo, allegando a sostegno della richiesta copia dei fogli di prenotazione, quali titoli definitivi dei crediti vantati. Il curatore contestava la fondatezza della pretesa in ragione dell’avvenuta presentazione di valida istanza di condono (cui non aveva però fatto seguito il conseguente pagamento) e dell’assenza di un titolo giustificativo del credito, argomentazioni sostanzialmente condivise dal Tribunale di Napoli, che all’esito dell’istruttoria rigettava quindi la domanda. La sentenza, impugnata dall’Amministrazione Finanziaria, veniva poi confermata dalla Corte di Appello di Napoli, che in particolare sui diversi punti sottoposti al suo esame rilevava: a) che a torto l’appellante aveva ritenuto che i titoli erariali, i fogli prenotati a ruolo, le sentenze tributarie che avevano rigettato i relativi ricorsi potessero essere interpretati come prova dell’esistenza di credito, essendo l’esito positivo della domanda di ammissione al passivo subordinato alla formazione del ruolo e alla notifica della cartella di pagamento, atti questi che «costituiscono il titolo della pretesa tributaria» (pp. 4, 5); b) che ai sensi della normativa vigente l’Amministrazione Finanziaria sarebbe stata tenuta «a notificare al curatore, a pena di decadenza, l’atto di contestazione di cui all’art. 16 (ed anche 16 bis) entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione» (p. 5), notifica di cui non vi sarebbe prova, risultando anzi la prova del contrario; c) che la statuizione di condanna alla refusione delle spese di lite emessa in primo grado nei confronti dell’appellante sarebbe stata [continua..]

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