Rivista Trimestrale di Diritto TributarioISSN 2280-1332 / EISSN 2421-6801
G. Giappichelli Editore

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Riflessioni su sponsorizzazione, inerenza e onere della prova nella disciplina del reddito d'impresa (di Giuseppe Tinelli)


Ai fini della determinazione del reddito d’impresa deve ammettersi in deduzione la spesa sostenuta da una società per la sponsorizzazione di un marchio di cui sia utilizzatrice, ponendosi tale spesa in un rapporto d’inerenza con l’attività imprenditoriale, e non rilevando a tal fine la titolarità del marchio.

Il contribuente è onerato della dimostrazione del vantaggio economico derivante all’impresa dalla spesa di sponsorizzazione del marchio di cui sia titolare un terzo, allegando e dimostrando le potenziali utilità per la propria attività commerciale o i futuri vantaggi conseguibili attraverso tale forma di pubblicità.

Spetta all’amministrazione finanziaria l’onere di dimostrare che la spesa sostenuta dall’impresa per la sponsorizzazione del marchio di proprietà di un altro soggetto, anche facente parte dello stesso gruppo societario, sia riferibile all’attività di questi.

Some remarks on sponsorship, inherence and burden of proof in the business income discipline

The expenses suffered by a company for the sponsorship of a trademark not in its property, shall be deductible in the determination of business income since they are inherent with the entrepreneurial activity and being irrelevant the ownership of the trademark itself.

The taxpayer shall prove the economic advantage of the company deriving from the sponsorship expenses aimed at promoting a trademark owned by a third party, by attaching and demonstrating the potential benefits for its business or future advantages linked to such form of advertising.

On the other side, the Italian Tax Authorities shall prove that the expenses suffered by the company for sponsoring a trademark owned by a third party, which may also be part of the same company group, is attributable to the business activity of the latter.

Cass., sez. trib., 27 aprile 2012, n. 6548 – Pres. Pivetti, Rel. Valitutti Imposta sul reddito delle persone giuridiche – Redditi d’impresa – Determinazione del reddito d’impresa – Principio d’inerenza – Deducibilità delle spese di sponsorizzazione – Titolarità del marchio oggetto di sponsorizzazione – Irrilevanza ai fini della verifica dell’inerenza – Onere della prova del vantaggio derivante dalla sponsorizzazione a carico del contribuente – Onere della prova del beneficio della sponsorizzazione a favore del terzo a carico dell’amministrazione finanziaria. La disciplina del TUIR consente la deducibilità delle spese relative ad un contratto di sponsorizzazione, anche se sia stato stipulato a favore di un terzo, laddove il contribuente alleghi e dimostri le potenziali utilità per la propria attività commerciale, o i futuri vantaggi conseguibili attraverso la pubblicità svolta dall’impresa in favore del terzo. (Omissis) IN FATTO 1. Con sentenza n. 110/50/09, depositata il 21.9.09 e notificata il 10.11.09, la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate – Ufficio di Milano (OMISSIS), avverso la sentenza di primo grado con la quale era stato accolto il ricorso proposto dalla Epson Italia s.p.a. nei confronti dell’avvi­so di accertamento, relativo ad IVA, IRPEG ed IRAP per l’anno 2004. 2. La CTR – confermando le valutazioni del giudice di prime cure – riteneva, invero, che ricadesse sull’Ufficio l’onere di dimostrare l’inerenza dei costi di sponsorizzazione, recuperati a tassazione, all’attività della casa madre giapponese, Seiko Epson Corporation, titolare del marchio e produttrice delle apparecchiature informatiche oggetto di sponsorizzazione, piuttosto che a quella della contribuente italiana, mera distributrice del prodotto ed utilizzatrice del marchio, che aveva operato la contestata deduzione. 3. Avverso la sentenza n. 110/50/09 ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate, affidato a tre motivi, ai quali l’intimata ha replicato con controricorso e con memoriaexart. 378 c.p.c. IN DIRITTO 1. La vicenda oggetto del presente giudizio trae origine da un processo verbale di constatazione, redatto al termine di una verifica effettuata dalla Guardia di Finanza di Milano presso la Epson Italia s.p.a., con il quale veniva contestata alla contribuente la contabilizzazione di costi di sponsorizzazione del marchio “Epson”, attraverso il servizio meteo offerto dalle reti Mediaset, nonché attraverso manifestazioni sportive e società terze. 1.1. I verbalizzanti, infatti, muovevano dal rilievo secondo cui la Epson Italia s.p.a. non era titolare del predetto marchio, in relazione al quale vantava, infatti, [continua..]

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