Rivista Trimestrale di Diritto TributarioISSN 2280-1332 / EISSN 2421-6801
G. Giappichelli Editore

indietro

stampa articolo indice fascicolo leggi articolo leggi fascicolo


Evoluzione del sistema sanzionatorio penale tributario e prospettive di riforma (di Antonio Viotto)


Le modifiche apportate negli ultimi anni al sistema penale-tributario sono caratterizzate, da un lato, dall’inasprimento delle sanzioni e, dall’altro lato, da una sorta di “contaminazione” reciproca con l’ordinamento amministrativo. Senonché, tali modifiche, sebbene caratterizzate da una comprensibile logica di fondo, sono state realizzate perdendo di vista la coerenza e l’equità del sistema. L’attuale (insoddisfacente) assetto potrebbe essere migliorato in sede di attuazione della legge delega n. 23/2014, che sembra voler realizzare un sostanziale ridimensionamento del sistema repressivo penale, concentrando l’apparato sanzionatorio sulle fattispecie connotate da un maggiore disvalore sociale e da una maggiore pericolosità ed insidiosità per gli interessi erariali, alleggerendo, nel contempo, le punizioni per i comportamenti qualitativamente o quantitativamente meno gravi.

Development of the criminal tax system and further reforms

The various amendments made in the last years to the criminal tax system are characterised, on the one side, by an exacerbation of penalties and, on the other, by a sort of reciprocal “contamination” with the tax administrative system. Nevertheless, such amendments, although made with a comprehensible underlying logic, have been made by losing sight of the overall system’s coherence and equity.

The actual (unsatisfactory) legal framework may be improved through the enforcement of Delegation Law No. 23/2014, which seems to aim at realising a substantive restyling of the criminal tax system, by focusing the State’s punitive reaction on those behaviours with a higher social disvalue and an elevated dangerousness and insidiousness for the tax revenue, and – at the same time – by reducing the punishment for those conducts qualitatively and quantitatively less serious.

1. L’inasprimento delle sanzioni penali per effetto delle modifiche introdotte dal D.L. n. 138/2011 Nel concludere il presente volume della Rivista, dedicato all’analisi delle posizioni assunte dalla giurisprudenza su alcune questioni che attengono al­la materia penale tributaria, ritengo sia opportuno tracciare un quadro delle più recenti modifiche normative e delle prospettive di riforma desumibili dalla legge delega 11 marzo 2014, n. 23 [1]. Rispetto al sistema sanzionatorio penale tributario disciplinato dal D.Lgs. n. 74/2000, mi pare che possano essere individuate due direttrici lungo le quali sembra essersi mosso il legislatore, negli ultimi anni: l’inasprimento delle sanzioni penali e la reciproca “contaminazione” tra ordinamento penale e ordinamento amministrativo. Sotto il primo profilo, l’intervento normativo più significativo è senza dub­bio quello realizzato con il D.L. 13 agosto 2011, n. 138, conv. nella L. 14 settembre 2011, n. 148, con il quale il legislatore ha perseguito chiaramente il duplice obiettivo di criminalizzare maggiormente alcune violazioni tributarie e di inasprire con riferimento ai delitti in materia fiscale alcune regole processuali proprie del diritto penale [2]. In sintesi, le modifiche introdotte nel 2011 si articolano: nella riduzione delle soglie di punibilità dei reati di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici di cui all’art. 3, dichiarazione infedeleex art. 4 e omessa dichiarazione ex art. 5 [3]; nell’abrogazione delle ipotesi attenuate dei reati di dichiarazione fraudolenta mediante uso di false fatture (art. 2, comma 3) e di emissione di fatture per operazioni inesistenti (art. 8, comma 3)[4]; nell’indiretto inasprimento della disciplina sanzionatoria delle fattispecie penali tributarie, attraverso: – la limitazione dei benefici dell’attenuante del pagamento del debito tributario, con diminuzione della pena fino ad un terzo e accesso al rito speciale del patteggiamento solo qualora sia intervenuto il risarcimento integrale (art. 13) [5]; – l’esclusione della sospensione condizionale della pena per i delitti di entità più grave (art. 12, comma 2 bis) [6]; – l’aumento di un terzo dei termini di prescrizione per i delitti previsti dagli artt. da 2 a 10 (art. 17) [7]. L’intervento normativo ha sortito, dunque, come effetto immediato, la pe­nalizzazione di fattispecie di evasione fiscale meno gravi dal punto di vista quantitativo (con riferimento all’entità dell’evasione), segnando un aumento del numero delle ipotesi delittuose perseguibili direttamente proporzionale all’abbassamento delle relative soglie di punibilità. Ne sono derivati, come effetti collaterali, il proliferare dei procedimenti penali, [continua..]

» Per l'intero contenuto effettuare il login

inizio


Fascicolo 2 - 2015