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Il concorso tra emissione e utilizzo di fatture per operazioni inesistenti nella giurisprudenza recente: punti fermi e questioni controverse
Stefano Dorigo
L'art. 9 del D.Lgs. n. 74/2000, innovando rispetto alla disciplina previgente, ha previsto la non punibilità dell’autore del reato di emissione di fatture inesistenti, in qualità di concorrente, nel delitto di utilizzo delle medesime in dichiarazione; specularmente, la stessa norma esclude l’applicazione del concorso nel delitto di emissione da parte dell’autore della dichiarazione fraudolenta. La giurisprudenza formatasi su tale norma ha, condivisibilmente, escluso che colui che abbia istigato un terzo ad emettere fatture false e poi, per qualsiasi motivo, non se ne avvalga possa essere chiamato a rispondere del delitto di quello a titolo di concorrente, ostandovi la ratio della riforma fondata sulla irrilevanza delle condotte prodromiche. Più controversa si è rivelata la soluzione nel caso in cui lo stesso soggetto abbia emesso e poi utilizzato le fatture false: la giurisprudenza fino ad oggi maggioritaria, escluso il richiamo all’art. 9, ha supportato la soluzione della doppia punibilità del medesimo autore delle due condotte delittuose. L’evidente rischio che tale approccio comporti una violazione del ne bis in idem sostanziale fa dunque salutare con favore l’orientamento più recente della Cassazione, la quale valorizza l’unitarietà del disegno del soggetto agente, finalizzata ad esporre costi fittizi in dichiarazione, con applicazione della sola fattispecie di cui all’art. 2 (dichiarazione fraudolenta).
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Art. 9 of Legislative Decree No. 74/2000, differently from the past, provides that the person who issues false invoices cannot be considered liable, as accomplice, for the crime of use of the same invoices in the annual return; at the same time, the norm excludes that the author of the fraudulent tax return participates in the crime of issue. The jurisprudence generally denies that the person, who does not use the invoices issued by another person after the former’s incitement, be considered liable of the crime of issue as accomplice of the latter, in line with the irrelevance in our tax-crime system of those behaviors which do not entail the filing of the tax return. The question if the same person issues and then uses false invoices in his tax returns is more controversial: in these cases, the prevailing jurisprudence states that the person may be punished twice, excluding the application of Art. 9. This trend runs counter the necessary respect for the principle of ne bis in idem, therefore it must be shared the view recently expressed by the Italian Supreme Court: according to this interpretation, the agent who issues and uses the false invoices is pursuing a unique aim, that is exposing fictitious expenses in his tax return, and therefore only Art. 2 (fraudulent tax return) shall apply.
Keywords: invoices concerning non-existing transactions, fraudulent tax return, concurrence, Italian Supreme Court, ne bis in idem