Rivista Trimestrale di Diritto TributarioISSN 2280-1332 / EISSN 2421-6801
G. Giappichelli Editore

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Omesso versamento di tributi e crisi di liquidità: l'orientamento della giurisprudenza (di Susanna Cannizzaro)


Nel lavoro si esamina l’orientamento della giurisprudenza interna riguardante la causa di giustificazione della crisi di liquidità nei reati di omesso versamento di tributi.

Omitted tax payment and liquidity crisis: recent trends of the case law

The present study examines the trends of domestic case law on the impunity provision of liquidity crisis in the omitted tax payment offense.

1. Premessa La problematica qui affrontata dallo specifico angolo visuale della giurisprudenza, certo non nuova [1], ma tornata attuale in quanto recentemente ri­conosciuta – per la verità, come vedremo, solo dalla giurisprudenza di merito – quale circostanza idonea a escludere l’elemento soggettivo o ad atteggiarsi come scriminante atta ad impedire la punibilità di coloro che si siano trovati a porre in essere una delle fattispecie omissive contemplate nel D.Lgs. n. 74/2000. 2. I reati di omesso versamento nel sistema del D.Lgs. n. 74/2000 L’art. 2 del decreto n. 429/1982 aveva ad oggetto tre diverse fattispecie dirette a sanzionare il mancato versamento delle somme dovute dal sostituto per le ritenute effettuate, punendo la condotta di omesso versamento delle ritenute certificate, l’omessa presentazione della dichiarazione ed il mancato versamento delle ritenute anche in assenza del rilascio della certificazione. Tali ultime due condotte sono, invece, attualmente prive di rilevanza penale poiché le fattispecie in questione non sono contemplate nell’impian­to del sistema penale tributario come delineato dal D.Lgs. n. 74/2000. La scelta del legislatore, tuttavia, inizialmente era stata nel senso di esclu­dere la sanzionabilità anche delle ipotesi di omesso versamento delle ritenute certificate e dell’IVA risultante dalla dichiarazione, che pur superassero determinate soglie. Ciò in quanto, secondo alcuni, si era optato per rendere rilevanti sotto il profilo penale quei comportamenti che conducessero ad un’evasione d’imposta attraverso una violazione del dovere del contribuente di presentare una dichiarazione annuale ideologicamente veritiera e, di contro, irrilevanti i comportamenti di mera omissione, essendo sufficienti per tali ipotesi le già previste sanzioni amministrative per omesso/ritardato versamento [2]. Solo a seguito di due successivi interventi legislativi [3] le ipotesi di cui qui si tratta sono state incluse nel sistema sanzionatorio penale quali reati omissivi propri istantanei integrati a seguito del mancato compimento dell’azio­ne dovuta (il versamento dell’IVA o delle ritenute certificate) entro i termini fissati dalle norme penali [4]. Quanto al profilo dell’elemento soggettivo generalmente si ritiene sufficiente per l’integrazione del reato la sussistenza del dolo generico, non essendo rilevante il fine perseguito dall’agente nel porre in essere il comporta­mento illecito. In altri termini, basta l’omissione cosciente e volontaria perché si configurino i reati in questione e, di contro, non occorre indagare circa la finalità specifica di evadere le imposte. Un ulteriore dato importante al fine di comprendere gli indirizzi giurisprudenziali che, di seguito, si andranno ad esaminare, attiene al bene giuridico tutelato [continua..]

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Fascicolo 2 - 2015