Rivista Trimestrale di Diritto TributarioISSN 2280-1332 / EISSN 2421-6801
G. Giappichelli Editore

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Il controverso rapporto tra il contrabbando doganale e l'evasione dell'iva all'importazione (di Caterina Verrigni)


La recente giurisprudenza penale di legittimità ha affermato che nelle importazioni non può configurarsi il reato di contrabbando doganale in presenza dell’o­messo versamento dell’IVA, giacché tale imposta si considera come tributo interno e non come diritto doganale. Si ribadisce così il carattere unitario dell’IVA, anche nel rispetto dei principi europei di neutralità e di divieto di doppia imposizione enucleati dalla Corte di Giustizia. Tale orientamento innovativo si discosta dalle pregresse decisioni giurisprudenziali, secondo le quali l’IVA sulle importazioni integrerebbe un diritto doganale assimilabile ad un diritto di confine.

The controversial relationship between customs contraband and import vat evasion

Recent criminal case law of the Italian Supreme Court (ISC) considers that the import VAT omitted payment does not realises the offense of customs contraband, since VAT is – stricto sensu – a national tax and shall not be considered a custom duty. In this way, the ISC confirms the unitary nature of VAT, in compliance with the European principles of neutrality and prohibition of double taxation as laid down by the CJEU. Such innovative case law diverts from the previous decisions, which considered VAT a custom duty similar to a compulsory border payment.

1. Premessa La globalizzazione, unitamente alla liberalizzazione del mercato, hanno determinato un aumento significativo del volume degli scambi commerciali tra imprese; tale fenomeno ha ulteriormente sviluppato il dibattito penale-tributario in relazione all’equiparazione dell’IVA all’importazione ad un diritto di confine e sul connesso rapporto tra il reato di contrabbando e quello di evasione dell’IVA sulle importazioni di merci extracomunitarie [1]. La giurisprudenza penale di legittimità ha spesso elaborato orientamenti interpretativi contrastanti. Un primo orientamento riteneva arbitrario considerare il diritto di confine assorbente o sostitutivo dell’IVA [2]. Infatti, la distinta finalità dei due prelievi consentiva di confermare la diversa oggettività penale del reato in caso di evasione: doganale per l’IVA all’importazione e fiscale per l’IVA nazionale. Tale orientamento identificava l’evasione dell’IVA in dogana non quale delitto di contrabbando, previsto e punito dagli artt. 282 ss., D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 (di seguito “Tuld”), ma quale reato di evasione dell’IVA all’importazione, disciplinato dall’art. 70, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. La norma stabilisce che l’IVA sulle importazioni è accertata, liquidata e riscossa per ciascuna operazione dall’autorità doganale, secon­do il procedimento di accertamento e riscossione che caratterizza i diritti di confine. La disciplina non si limiterebbe a rinviare alla normativa doganale il solo accertamento del tributo, ma andrebbe oltre, nella parte in cui prevede che, anche alle controversie ed alle sanzioni per l’IVA alle importazioni si applica la normativa doganale. Un secondo filone giurisprudenziale riteneva che tale interpretazione fosse in contrasto con l’art. 34, comma 2, D.P.R. n. 43/1973, nella parte in cui si annoverano, tra i diritti di confine, non solo i dazi doganali ma anche le imposte di consumo [3]. Recentemente la giurisprudenza penale, ribadendo l’unitarietà dell’im­posta, ha ritenuto non configurabile l’IVA sulle importazioni come diritto di confine e conseguentemente non sussistente il reato di contrabbando doganale [4] in presenza del mancato assolvimento dell’imposta. L’art. 293 Tuld, che contiene la definizione di contrabbando doganale [5], punisce chiunque sottragga la merce al pagamento dei diritti di confine dovuti. Il bene giuridico tutelato dalla figura sanzionatoria de qua è l’interesse dell’UE alla riscossione delle risorse proprie, unitamente all’interesse dello Stato membro al corretto adempimento degli obblighi derivanti dai Trattati ed alla riscossione della quota dei diritti di confine ad esso spettanti [6]. Nel settore dell’IVA, l’art. 70, D.P.R. n. 633/1972, [continua..]

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Fascicolo 2 - 2015