Anche le attività di consulenza ed assistenza in materia tributaria espongono il professionista al rischio di essere chiamato a rispondere a titolo di concorso per reati ascrivibili alla propria clientela; tuttavia, non sempre agevole appare la definizione del perimetro delle relative responsabilità registrandosi, anche in epoca recente, interventi giurisprudenziali tutt’altro che coerenti con la sistematica del D.Lgs. n. 74/2000.
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Some remarks on the participation of the tax advisor in tax offenses Also consultancy and assistance activities in tax matters are capable of exposing the tax advisor to the risk of participation in an offense made by its clients; nevertheless, it is not always easy to define the perimeter of the respective responsibilities and the case law is, also recently, giving certain signals not always in line with the spirit of Legislative Decree No. 74/2000.
Keywords: tax advisor, participation in the crime, intentionality, negligence, non-existing transactions
1. Premessa
Due recenti pronunce della Corte di Cassazione offrono l’occasione per fare il punto sui profili di responsabilità penale del professionista chiamato, in vario modo, a supportare il contribuente nella gravosa gestione degli adempimenti tributari.
Interessante lo sviluppo motivazionale della sent. n. 39873/2013 [1] poiché nel caso di specie la responsabilità di un commercialista, chiamato a rispondere del reato di cui all’art. 2, D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74 [2], viene riconosciuta facendo leva (anche) sul colposo difetto di attenzione: ed invero, sostiene la Suprema Corte, un professionista “appena avveduto” – trovandosi al cospetto di fatture recanti, a fronte di importi considerevoli, descrizioni generiche – non potrebbe non sospettare della genuinità delle stesse.
Per meglio comprendere la portata di uno schema punitivo, applicabile in potenza a molte delle fattispecie delittuose previste dal D.Lgs. n. 74/2000, occorre subito precisare che nella scansione degli argomenti posti a base della decisione il censurato difetto di attenzione sembra essere richiamato ad adiuvandum: ritengono, infatti, i Giudici di legittimità che la sussistenza dell’elemento soggettivo del reato risulta razionalmente dedotta avendo il professionista redatto i bilanci e le dichiarazioni della società utilizzatrice ed essendo, quest’ultimo, ben consapevole del «ruolo di mere “cartiere” svolto» dalle società emittenti.
Potrebbe dunque ritenersi che il denunciato difetto di avvedutezza sia semplicemente un riferimento ultroneo in una decisione altrimenti fondata e che, di conseguenza, il richiamo operato dal Giudice di legittimità al colposo difetto di attenzione vada considerato alla stregua di un mero obiter dictum privo, in quanto tale, di apprezzabile rilievo ricostruttivo [3].
Meno dirompente, ancorché egualmente discutibile, appare la portata del principio affermato nella più recente sent. n. 19335/2015: in questo secondo caso la Suprema Corte, occupandosi di un’ipotesi di concorso nei reati di emissione ed utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti, afferma senza timore di smentita che incorre in responsabilità concorsuale (anche) il professionista che «si veda affidare il solo compito di redigere la [continua ..]
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