Rivista Trimestrale di Diritto TributarioISSN 2280-1332 / EISSN 2421-6801
G. Giappichelli Editore

indietro

stampa articolo indice fascicolo leggi articolo leggi fascicolo


Profili critici in tema di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (di Gianluigi Bizioli)


Il lavoro si propone di approfondire le questioni problematiche in relazione alla fattispecie criminosa prevista dall’art. 11, comma 1, D.Lgs. n. 74/2000. In particolare, resta un vistoso disaccordo, in dottrina, sul bene giuridico protetto dalla disposizione. Tuttavia, i problemi principali riguardano la definizione della condotta materiale (e il suo rapporto con l’elemento soggettivo) e il concetto di “fraudolenza”, la cui definizione appare eccessivamente incerta.

Critical remarks on the fraudulent escape to the payment of taxes

The paper aims at examining the problematic issues concerning the criminal offense provided by Art. 11, paragraph 1, Legislative Decree No. 74/2000. In particular, scholars disagree on the identification of the public interest protected by the provision. However, the most relevant question concerns the definition of the author’s conduct (and its relationship with the subjective element) and the concept of “fraud”, whose definition still remains excessively uncertain.

1. Introduzione L’art. 11, D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74 costituisce, per molti versi, un “corpo estraneo” nel sistema dei reati tributari delineato dal legislatore del 2000. Rispetto a tale sistema, costruito intorno a «un ristretto numero di fat­tispecie (...) caratterizzate da rilevante offensività per gli interessi dell’erario e dal fine dell’evasione o di conseguimento di indebiti rimborsi» [1], la previsione della punibilità della sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte continua, diversamente, a tutelare un interesse meramente strumentale rispetto a quello alla percezione dei tributi, ripetendo, per molti versi, la filosofia che informava l’intero sistema previsto dalla L. 7 agosto 1982, n. 516 [2]. La tutela penale di un bene giuridico differente rispetto a quello della per­cezione dei tributi produce l’impossibilità di ricorrere direttamente ad argomenti di natura sistematica per risolvere i dubbi interpretativi che sorgono dalla lettera dell’art. 11, D.Lgs. n. 74/2000 e apre la strada a numerosi profili problematici. Tali dubbi richiedono, diversamente, il raccordo coi, e il conforto dei, principi generali del diritto penale e, in particolare, quello di offensività, ovvero, presuppongono, in altre situazioni, il ricorso alle soluzioni adottate in altri ambiti del diritto penale speciale. In particolare, le questioni problematiche di maggior rilievo che pone l’anticipazione della tutela penale riguardano la delimitazione degli atti (e dei fatti) che integrano la condotta [3]. La finalità di questo lavoro è quella di ricostruire le peculiarità critiche del reato ma, soprattutto, di affrontare, conformemente al metodo sopra accennato, le questioni applicative più rilevanti. In questa prospettiva, verrà tenuto fuori dall’analisi il reato di c.d. “frode nella transazione fiscale” introdotto al comma 2 dell’art. 11, D.Lgs. n. 74/2000 dall’art. 29, comma 4, D.L. 31 maggio 2010, n. 78. Le ragioni di tale scelta sono determinate dal fatto che tale fattispecie, pur prevedendo la punibilità di condotte del soggetto attivo volte alla sottrazione di sé o altri al «pagamento parziale dei tributi e dei relativi accessori» nell’ambito della procedura di transazione fiscale, riguarda comportamenti meramente dichiarativi, punendo condotte caratterizzate da falsità ideologica nella documentazione presentata ai fini della procedura sopraccitata [4]. Al pari dei reati previsti dagli artt. 2, 3, 4 e 5 del D.Lgs. n. 74/2000, la “frode nella transazione fiscale” pregiudica direttamente l’interesse fiscale del Fisco, ovvero l’interesse alla riscossione dei tributi, attraverso una falsa rappresentazione degli elementi necessari al fine della determinazione [continua..]

» Per l'intero contenuto effettuare il login

inizio


Fascicolo 2 - 2015