Rivista Trimestrale di Diritto TributarioISSN 2280-1332 / EISSN 2421-6801
G. Giappichelli Editore

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Prove illecitamente acquisite all'estero e tutela del contribuente: disorientamenti giurisprudenziali (di Antonio Marinello)


Il sistema comunitario di cooperazione amministrativa riveste senz’altro un rilievo strategico essenziale ai fini del contrasto all’evasione fiscale internazionale. La disciplina comunitaria sullo scambio di informazioni evidenzia tuttavia una pre­occupante lacuna per ciò che concerne il riconoscimento di specifici diritti in capo ai contribuenti, la cui effettiva tutela è possibile soltanto attraverso un rinvio alla normativa interna dei singoli Stati coinvolti, in un quadro di assoluta instabilità e disomogeneità. Il problema si pone, in particolare, nei casi in cui le autorità fiscali utilizzino i canali ufficiali della cooperazione amministrativa per trasmettere alle amministrazioni finanziarie di altri Stati informazioni acquisite in modo illecito.

In merito alla utilizzabilità di tali informazioni, la giurisprudenza italiana ha finora fatto registrare orientamenti fortemente contrastanti. Anche in assenza di disposizioni specifiche in tema di inutilizzabilità della prova illecita, si deve peraltro rimarcare come l’amministrazione finanziaria sia sempre vincolata al necessario rispetto dei diritti fondamentali del contribuente, nonché, più in generale, dei prin­cipi di legalità, imparzialità e buona fede. Principi rispetto ai quali l’acquisizione diretta, così come l’utilizzo di prove illecitamente acquisite, non possono che porsi in insanabile contrasto.

Evidences illegally obtained abroad and taxpayer's protection: the disoriented trends of case law

European rules on tax administrative cooperation and exchange of information are essential for preventing and countering international tax evasion, but, at the same time, they do not provide an adequate protection of taxpayers’rights. The problem arises, in particular, when tax authorities make use of the official channels of administrative cooperation to supply illegally obtained information. As to the use of such information, the Italian case law has so far recorded strongly contrasting guidelines. Even in the absence of specific provisions, it is also necessary to point out that tax authorities shall always respect taxpayers’fundamental rights and the general principles of legality, impartiality and good faith. Principles against which the direct acquisition, as well as the use of illegally obtained evidence, give rise to an irremediable conflict.

1. Premessa La sempre più estesa ed incisiva cooperazione tra le Amministrazioni finanziarie dei diversi Stati e la sostanziale abolizione del segreto bancario rap­presentano fattori determinanti ai fini del contrasto all’evasione fiscale internazionale e, rispetto all’approccio non collaborativo tradizionalmente seguito in passato [1], esprimono una chiara tendenza verso il riconoscimento e la tutela degli interessi erariali del singolo Stato anche al di fuori del proprio territorio [2]. Sia in ambito internazionale che nel contesto comunitario, la cooperazione tributaria consiste nello svolgimento, in condizioni di reciprocità, di attività amministrative che consentono a ciascuno Stato di perseguire i propri obiettivi fiscali e si fonda essenzialmente sullo scambio di informazioni tra le amministrazioni finanziarie, volto ad acquisire dati ed elementi utili ai fini dell’accertamento e della riscossione dei tributi [3]. Se le finalità sottese allo scambio di informazioni sono senza alcun dubbio apprezzabili, nella già ricordata logica della prevenzione e del contrasto di attività criminose collegate all’evasione fiscale, si deve peraltro rilevare come non manchino aspetti di forte criticità tra cui, in particolare, la pressoché completa assenza, nel contesto delle attività di indagine e degli accertamenti transfrontalieri, di un adeguato sistema di garanzie per i contribuenti. Nell’ambito delle procedure di mutua assistenza amministrativa, infatti, i diritti dei contribuenti sono spesso tutelati esclusivamente in via indiretta [4] o, nella migliore delle ipotesi, attraverso un rinvio alla normativa interna dei singoli Stati [5], in un quadro di assoluta disomogeneità ed instabilità dei livelli di tutela. La carenza di adeguati strumenti di tutela per i contribuenti emerge poi in modo ancor più dirompente nelle situazioni patologiche, in particolare nei casi in cui le amministrazioni finanziarie acquisiscono illegalmente documenti e informazioni in territorio straniero, per poi utilizzarle direttamente ai fini dell’accertamento e trasmetterle ad altri Stati interessati attraverso i canali ufficiali di scambio delle informazioni [6]. 2. Il quadro normativo di riferimento: la cooperazione amministrativa in materia tributaria nell’UE In ambito comunitario, l’originaria disciplina in materia di cooperazione amministrativa era contenuta nella Direttiva 77/799/CEE del 19 dicembre 1977, relativa alla reciproca assistenza fra le autorità competenti degli Stati membri in materia di imposte dirette, il cui campo di applicazione era stato successivamente esteso, tra l’altro, all’IVA ed alle accise [7]. Da ultimo, la Direttiva 2011/16/UE del 15 febbraio 2011, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore [continua..]

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Fascicolo 2 - 2015