Rivista Trimestrale di Diritto TributarioISSN 2280-1332 / EISSN 2421-6801
G. Giappichelli Editore

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La criminalizzazione dell'elusione fiscale e dell'abuso del diritto. Un caso irrisolto della giurisprudenza penale tributaria (di Marco Di Siena)


La criminalizzazione della elusione fiscale rappresenta una conclusione a cui la giurisprudenza è da ultimo pervenuta seppure in forza di un iter argomentativo non sempre nitido e condivisibile. In particolare suscita perplessità la tesi secondo cui l’elusione cosiddetta codificata ex art. 37 bisdel D.P.R. n. 600/1973 sarebbe penalmente rilevante mentre non altrettanto il fenomeno dell’abuso del di­ritto. Una soluzione che, come posto in luce dalla prevalente dottrina, non appare del tutto in linea con il principio di legalità. In proposito la prossima attuazione dei principi recati dalla legge delega n. 23/2014, in forza dei quali l’elusione non sarebbe mai penalmente sanzionabile, costituisce senz’altro un miglioramento dell’attuale assetto giurisprudenziale.

The criminal relevance of tax avoidance and abuse of law. An unresolved issue in tax criminal case law

The criminal relevance of tax avoidance represents a conclusion recently reached by case law, at the end of a path not always clear and shareable. More in detail, it appears questionable the reasoning according to which tax avoidance challenged by the Italian Tax Authorities on the basis of Art. 37 bis of Presidential Decree No. 600/1973 may have a criminal relevance, while the so-called abuse of law shall never be punished with criminal penalties. This solution, as clearly remarked by the majority of the scholars, is not in line with the rule of law principle. In this respect, the incoming implementation of the principles provided by Delegation Law No. 23/2014 surely represents an improvement of the current case law.

1. Premessa Non v’è dubbio che il tema della criminalizzazione delle condotte elusive e di quelle fiscalmente abusive abbia assunto un’importanza viepiù crescente tanto da farne un argomento rilevante anche in una prospettiva mediatica. Si è così passati – in un (tutto sommato) breve arco temporale – da una situazione in cui lo specifico argomento rappresentava una tematica di nicchia e sostanzialmente recessiva [1] (poco più che una indesiderata conseguenza interpretativa dell’assetto introdotto dal D.Lgs. n. 74/2000 [2]) ad una vera e propria spiralizzazione del livello di attenzione con un susseguirsi di pronunzie giudiziali ed una elaborazione dottrinale tanto copiosa quanto (sovente) non risolutiva. In questo contesto di crescente clamore (anche) sociale [3] si sono collocati nel corso del tempo anche più tentativi di razionalizzazione normativa del fenomeno elusivo [4] e del suo coté sanzionatorio (tanto di ordine penale quanto di natura amministrativa [5]. Dei tentativi che sembrano, da ultimo, avere trovato la propria sede naturale nella legge delega per la riforma del sistema fiscale [6] i cui artt. 5 e 8 hanno affrontato (anche) – sebbene in maniera abbastanza poco dettagliata [7] – le possibili conseguenze punitive delle fattispecie elusive ed abusive [8]. Nonostante, quindi, la corrente formulazione dell’art. 10 bis dello schema di decreto delegato attuativo dei criteri e principi direttivi contenuti nelle menzionate disposizioni della legge delega sembri destinato a risolvere in radice la tematica, sancendo in via definitiva l’irrilevanza penale delle condotte giudicate elusive/abusive (e decretando una unificazione concettuale della distinzione – invero artificiale – fra la figura dell’elusione codificata accertabile ai sensi dell’art. 37 bis del D.P.R. n. 600/1973, da un lato, e quella dell’abuso del diritto, dall’altro lato), l’argomento resta sensibile. Una breve sintesi del dibattito dottrinale [9] e giurisprudenziale sviluppatosi in proposito, pertanto, si rende senz’altro opportuna anche tenuto conto delle diffidenze che il potenziale rilievo penalistico delle condotte elusive ha alimento verso il nostro sistema da parte dei soggetti esteri [10]. Questi ultimi, infatti, difficilmente comprendono come possa dare luogo ad un procedimento penale una mera interpretazione normativa (per quanto aggressiva in termini concettuali essa possa apparire) tale essen­do, in molti casi, la sostanza delle contestazioni erariali di matrice antielusiva le quali, per definizione, hanno ad oggetto condotte che non sono formalmente contra legem ma si muovono [continua..]

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Fascicolo 2 - 2015